Ci stiamo avvicinando sempre di più alla scadenza del 30 novembre, termine entro il quale dovrà essere presentata l’autodichiarazione degli Aiuti Covid. Si tratta della dichiarazione con la quale le imprese attestano di avere rispettato i limiti di aiuto previsti in ambito UE, il riferimento è al c.d. Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Grazie a tale “Quadro Temporaneo”, i singoli stati membri, hanno potuto intervenire in maniera più massiccia in favore delle imprese, rispetto a quelle che sono le regole generali sugli Aiuti di Stato.
Da qui, la necessità di presentare l’autodichiarazione.
Pe tale adempimento non è previsto alcuna esenzione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato
A prevedere l’obbligo di autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19 è l’art. 1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni che ha introdotto il c.d. “regime ombrello” Tale regime di aiuti opera nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.
Le imprese sono tenute ad autodichiarare il rispetto dei limiti e dei massimali indicati nello stesso quadro temporaneo.
L’autodichiarazione dovrà essere inviata al Fisco entro il 30 novembre.
I casi di esonero
Detto ciò, pare utile richiamare i casi in cui, l’impresa può fare a meno di presentare l’autodichiarazione.
In particolare, laddove la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria.
Tale esenzione viene meno laddove il beneficiario abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”.
La dichiarazione va, comunque, presentata quando:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- lo stesso il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimali.
Dunque, in tutti i casi appena elencati, la dichiarazione deve essere comunque presentata.
A breve potrebbe arrivare una circolare dell’Agenzia delle entrate con la quale potrebbero essere forniti gli specifici chiarimenti sull’adempimento in parola. Non rimane che attendere.