Con la Circolare n. 1/2012 sull’autoliquidazione, l’Inail ha appunto reso noti gli adempimenti, riguardanti l’autoliquidazione annuale dei premi, che dal 2012 potranno essere effettuati esclusivamente con modalità telematiche e i relativi termini di presentazione.
A partire dall’autoliquidazione 2011 2012 la dichiarazione delle retribuzioni deve essere, presentata esclusivamente per via telematica entro il 16 marzo, avvalendosi dei seguenti servizi:
- “Invio Telematico Dichiarazioni Salari”, con accesso da www.inail.it – Punto Cliente.
- “AL.P.I. on line”, con accesso da www.inail.it – Punto Cliente.
- “Autoliquidazione on line”, per il solo settore marittimo, con accesso da www.inail.it – Navigazione marittima – Servizi on line – “Accesso area dedicata agli utenti IPSEMA”.
Sempre nella Circolare n.
PREMI INAIL: QUANDO AVVIENE IL PAGAMENTO
L’articolo 59 della legge 449/97 ha previsto la possibilità di pagare il premio Inail in quattro rate posticipate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo pari al tasso medio d’interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente e che l’Inail ha reso noto con la nota operativa del 20 gennaio 2012. Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione in scadenza il 16 febbraio prossimo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata, sono i seguenti.
16 maggio 2012 coefficiente: 0,0089014
16 agosto 2012 coefficiente: 0,0180005
16 novembre 2012 coefficiente: 0,0270997
Sempre dal 2012, la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà deve essere effettuata entro il 16 marzo, barrando l’apposita casella del modello 1031 telematico, esclusivamente tramite i servizi:
- “Invio Telematico Dichiarazioni Salari”.
- “AL.P.I. on line”.
Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la volontà di versare il premio in quattro rate, oltre che utilizzando i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164.
Per semplificare gli adempimenti a carico delle imprese ed evitare la compilazione e la trasmissione di un’apposita domanda, dal 2011 l’Istituto ha inserito nel modulo 1031 anche la domanda di ammissione alla riduzione prevista per le aziende artigiane dalla legge finanziaria 2007.
Da quest’anno, le aziende artigiane, per usufruire della riduzione disposta dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 296/2006 devono presentare esclusivamente per via telematica il modulo 1031 entro il 16 marzo e barrare l’apposita casella, con cui certificano il possesso dei requisiti previsti dalla legge. I servizi a disposizione sono gli stessi indicati al punto precedente, compresa l’eccezione prevista per gli artigiani senza dipendenti né assimilati.
RIDUZIONE PER AUTOLIQUIDAZIONE 2011 -2012
Con la nota del 13 gennaio 2012, l’Inail ha comunicato che la determinazione del Presidente dell’Istituto n. 296 del 27.10.2011 (il relativo decreto ministeriale è in corso di emanazione) ha fissato nella misura del 7,01% la riduzione per le imprese artigiane per l’anno 2011 e che la stessa si applica alla sola regolazione.
Possono fruire di tale agevolazione le imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.
Per fruire della riduzione in sede di autoliquidazione 2011/2012, le imprese devono, però, aver presentato preventiva richiesta di ammissione al beneficio con una delle seguenti modalità:
- barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” presente sul modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 2010;
- utilizzando l’apposito servizio “Richiesta riduzione artigiani legge 296/2006 anno 2011” messo a disposizione dall’INAIL su Punto Cliente dal 15 al 30 settembre 2011.
Per fruire della riduzione per la prossima autoliquidazione 2012/2013, le imprese artigiane dovranno, invece, certificare nella dichiarazione delle retribuzioni 2011 telematica (da presentarsi entro il 16 marzo 2012 e relativa all’Autoliquidazione 2011/2012) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In tale caso, la riduzione avrà effetto per la sola regolazione 2012.
Come noto, il datore di lavoro che preveda di erogare, nell’anno per il quale deve essere anticipato il premio, delle retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente, può calcolare la rata premio sul minore importo che presume di erogare, dandone comunicazione motivata entro il 16 febbraio all’Inail.
Da quest’anno, tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche tramite il servizio: “Riduzione presunto” sul sito dell’Inail
FONDO VITTIME AMIANTO: ADDIZIONALE IMPRESE ALL’1.03%
Sempre nella nota del 13 gennaio 2012, l’Inail ha comunicato che la determina del Presidente dell’Istituto n. 279 del 6.10.2011 (il relativo decreto ministeriale è in corso di emanazione), ha fissato nella misura dell’1,03% l’addizionale a carico delle imprese per l’anno 2011, da applicare sia alla regolazione 2011, sia alla rata 2012.
Il “Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese, è stato istituito presso l’Inail dalla Finanziaria 2008. Il Decreto Interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 ne ha disciplinato, poi, l’organizzazione e il finanziamento.
CALCOLO INAIL: LA PROCEDURA PER DEFINIRE IL PREMIO
Le retribuzioni imponibili vanno denunciate nel modello 1031 telematico (Dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi), nel campo “retribuzioni complessive”.
Retribuzione imponibile Inail part-time
La retribuzione imponibile dei lavoratori part-time è quella che si ottiene con il seguente procedimento:
a) Si determina la paga base tabellare annua, moltiplicando il “minimo contrattuale” (con esclusione di qualsiasi altro elemento retributivo, compresa la contingenza, anche se conglobata nel minimo contrattuale) per il numero delle mensilità previste per l’anno dalla contrattazione collettiva.
b) Si determina la paga tabellare oraria, dividendo la paga tabellare annua, come sopra determinata, per le ore annue previste dalla contrattazione collettiva. Se ad esempio l’orario normale di lavoro settimanale è di 40 ore, si dovrà dividere la paga tabellare annua per 2.080 (40 ore per 52 settimane).
c) Si determina il minimale orario contributivo, moltiplicando il minimale contributivo giornaliero (fissato con decreto ministeriale e rivalutato ogni anno) per sei e dividendolo per l’orario normale settimanale previsto dal Ccnl di categoria. Se ad esempio l’orario normale settimanale è di 40 ore, il minimale orario per il 2011 è € 6,67 (44,49 x 6 giorni : 40 ore).
Retribuzione imponibile del personale dirigenziale
L’articolo 4 del Decreto Legislativo 38/2000 stabilisce che, al fine del calcolo del premio da versare, per i dirigenti si deve fare riferimento al massimale annuo previsto per l’erogazione delle rendite. Trattandosi di una retribuzione convenzionale, la base imponibile si determina tenendo conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili (25) ed annuali (300). Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita e questo importo si moltiplica per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Retribuzione imponibile dei lavoratori parasubordinati
L’articolo 5 del decreto legislativo 38/2000 stabilisce che il premio per i lavoratori parasubordinati deve essere calcolato sui ”compensi” effettivamente percepiti. Inoltre, la base imponibile non può essere superiore al massimale di rendita previsto dall’articolo 116 del DPR 1124/65 né inferiore al minimale previsto dallo stesso articolo.
MODULO PER LA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI (MODELLO 1031 INAIL)
Campo A: Retribuzioni complessive
Devono essere indicate per intero le retribuzioni dei dipendenti con normale contratto di lavoro e di quelli per i quali l’azienda usufruisce di una riduzione in percentuale sui premi (25%, 40%, 50%). Devono inoltre essere indicati i compensi, nei limiti del minimale e del massimale, dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi) e le retribuzioni convenzionali dei dirigenti. Non devono invece essere indicate le retribuzioni:
- dei dipendenti assunti con contratti per i quali l’impresa beneficia dell’esenzione totale del premio (che vanno riportare nella casella “retribuzioni esenti al 100%”);
- degli apprendisti.
Campo B: Quote di retribuzioni parzialmente esenti
Deve essere indicata la quota esente delle retribuzioni dei lavoratori per i quali l’azienda usufruisce di una riduzione del premio. Questi importi sono un “di cui” delle retribuzioni indicate nel rigo “ retribuzioni complessive”.
Campo C: Retribuzioni specifiche silicosi ed asbestosi
Vanno indicate le retribuzioni dei dipendenti esposti al particolare rischio della silicosi e asbestosi. Anche questi importi sono un “di cui” delle retribuzioni indicate nel rigo “retribuzioni complessive”.
Retribuzioni soggette a sconto
Va indicato, in ogni singolo campo il totale delle retribuzioni dei lavoratori appartenenti alla categoria per la quale compete lo sconto. Tali retribuzioni sono un “di cui” delle retribuzioni indicate nel rigo “ retribuzioni complessive”. Nel campo “tipo”, va indicato il tipo di sconto, codificata con i relativi codici di sconto
Dettaglio quote di retribuzione parzialmente esenti (Campo B)
Vano indicate, in ogni singolo campo, le quote di retribuzioni parzialmente esenti. Si tratta dell’indicazione analitica delle retribuzioni già riportate, complessivamente, nel campo “quote retribuzioni parzialmente esenti”
Dettaglio retribuzioni esenti al 100%
In questi campi vanno indicate le retribuzioni esenti al 100 per cento (non indicate nel campo “retribuzioni complessive”) e le relative tipologie di esenzione
CALCOLO PREMIO INAIL: I CRITERI
Definita la retribuzione imponibile, sullo stesso importo deve essere calcolato sia il conguaglio dei premi relativi all’anno precedente che l’anticipo del premio per l’anno in corso, con i seguenti criteri.
1. Sulle retribuzioni utili al calcolo del premio (“retribuzioni complessive” meno eventuali “quote di retribuzione parzialmente esenti”) si applica il tasso comunicato dall’Inail per l’anno di regolazione e si sottrae lo sconto eventualmente spettante sulle “retribuzioni soggette a sconto – regolazione”, aggiungendo successivamente l’1 per cento di addizionale. Dall’importo così ottenuto si deduce il premio anticipato e si ottiene il saldo, che può essere o un debito o un credito
2. Sulle stesse retribuzioni utili al calco del premio per regolazione si applica il tasso comunicato dall’Inail per l’anno successivo e si sottrae lo sconto eventualmente spettante sulle “retribuzioni soggette a sconto – anno di rata”, aggiungendo l’addizionale dell’1 per cento. Il totale così ottenuto costituisce la rata anticipata di premio
3. Si effettuano poi le somme algebriche di tutti i saldi e degli anticipi (relativi cioè a tutte le posizioni assicurative territoriali e voci di tariffa) ed il risultato costituisce quanto deve essere pagato o quanto deve essere chiesto a compensazione.
Nel caso di attività iniziata nel corso dell’anno precedente l’autoliquidazione (2011), il premio anticipato dovuto per l’anno in corso (2012) non dovrà essere calcolata come di consueto, bensì dovrà essere calcolato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione “rata” della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi, inviata dall’Inail.