Gli autovelox, i tutor e le altre postazioni di controllo elettronico della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili ricorrendo a cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi è quanto stabilisce il codice della strada (art. 142 co. 6-bis.). Il concetto di visibilità non si riferisce alla postazione dell’autovelox, ma a quella del cartello preventivo di avviso. E’ quanto ha stabilito una sentenza del Tribunale di Caltanisetta.
Norme per la segnalazione degli Autovelox
Devono essere segnalati tutti i dispositivi di rilevamento che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox fissi o mobili, telelaser, etc.
La multa è valida se l’autovelox è segnalato
La pattuglia della polizia che effettua i controlli di velocità mediante autovelox può restare nascosta, l’importante che prima della postazione della pattuglia, ci sia il cartello stradale che avvisa gli automobilisti della presenza del servizio di rilevamento della velocità, almeno 400 metri prima dal punto della loro collocazione. Quindi se l’automobilista distratto è sanzionato per multa per eccesso di velocità segnalata dalla pattuglia della polizia non visibile, il verbale è valido e non può essere contestato. Né consegue che è irrilevante la visibilità della postazione di controllo con autovelox. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]L’autovelox può essere non visibile se c’è il cartello d’avviso del controllo della velocità[/tweet_box]