Avvisi bonari e cartelle di pagamento prima del Covid-19: bisogna pagare

Per le comunicazioni di irregolarità e le cartelle di pagamento ricevute prima dello stato emergenziale da Covid-19 non è prevista, per ora, la sospensione dei pagamenti
4 anni fa
2 minuti di lettura

Stop a cartelle di pagamento ed avvisi bonari ma non ai pagamenti ad essi relativi. La conferma è arrivata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini, nell’audizione tenuta nella data del 22 aprile 2020, in videoconferenza alla Camera e d avente ad oggetto “l’indagine conoscitiva sulle misure per il sostegno del sistema finanziario con riferimento all’aspetto tributario e della riscossione, connesse alla situazione determinatasi dall’epidemia da COVID-19”. Nell’audizione, il direttore evidenzia come sin dall’inizio della fase emergenziale l’Amministrazione finanziaria ha deciso in autonomia (senza attendere provvedimenti legislativi) di sospendere l’invio ai contribuenti degli atti derivanti dalle attività di controllo, tra cui, in particolare degli avvisi bonari (ossia le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni).

Tale sospensione,  sottolinea il direttore “è stata attuata per non porre ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti in questa fase così delicata per tutto il Paese”. In termini di numeri, da fine febbraio 2020 è stato, quindi, sospeso l’invio di circa 300.000 lettere di compliance per i riscontri delle comunicazioni periodiche IVA e 250.000 avvisi bonari. Riguardo, invece, la misura contenuta all’art. 67 del decreto Cura Italia, con la quale il legislatore ha sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento e di riscossione e di contenzioso e ha disposto la proroga biennale dei termini di prescrizione e decadenza per l’accertamento relativo alle annualità in scadenza al 31 dicembre 2020, dall’audizione emerge che sono state sospese le attività di notifica di circa 15.000 accertamenti ordinari; 200.000 accertamenti parziali automatizzati e 4.700 procedimenti di adesione.

Perché i pagamenti non sono sospesi

Nell’incontro in videoconferenza, come anticipato, il direttore conferma che, per gli avvisi bonari ricevuti prima dell’inizio della fase emergenziale, “poiché non vi è alcuna disposizione che sospenda il pagamento delle somme dovute in acquiescenza, salvo quanto previsto per i contribuenti della c.d. zona rossa”, i contribuenti sono tenuti ad effettuare i pagamenti anche in questo periodo.

Viene, infatti, evidenziato che il pagamento degli avvisi bonari ricevuti prima della fase di emergenza è stato “normativamente” sospeso dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 solo per i contribuenti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 (c.d. zona rossa). La medesima sospensione, invece, non è stata prevista ne dal decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia) ne dal decreto-legge n. 23 del 2020 (decreto Liquidità). Viene sottolineato come l’art.62, comma 1, del decreto Cura Italia stabilisce la sospensione generalizzata dall’8 marzo al 31 maggio 2020 la quale riguarda gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. Inoltre le altre disposizioni sulle sospensioni dei termini dei versamenti per alcune categorie di contribuenti che rientrano nei requisiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 rispettivamente del decreto-legge n. 18 del 2020 e 18 del decreto-legge n. 23 del 2020, hanno ad oggetto specifiche tipologie di imposte e contributi (ritenute alla fonte, trattenute delle addizionali regionale e comunale, Iva, contributi previdenziali e assistenziali) i cui termini ordinari di pagamento da autoliquidazione scadono nei periodi ivi previsti (si vedano anche Circolari n. 8/E del 2020 e n. 9/E del 2020). In merito poi alla disposizione di cui all’articolo 67, comma 1 del Cura Italia, questa prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici stessi, ma non la sospensione dei termini di pagamento degli importi richiesti con le comunicazioni precedentemente inviate al contribuente. Il direttore, tuttavia, sottolinea anche che prossimi interventi normativi potrebbero modificare il predetto orientamento e, quindi, sospendere anche i suddetti pagamenti. Ciò ovviamente è quello che ci si auspica in questo periodo di forte emergenza non solo sanitaria ma soprattutto economica per imprese, famiglie e lavoratori.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

La crisi della sanità italiana non è dovuta ai tagli, ma allo sgretolamento del sistema

Obbligo fattura elettronica regime forfettario, meno adempimenti per tutti
Articolo seguente

E-fatture: il Covid-19 fa aggiornare le specifiche tecniche