Sia il decreto Cura Italia (Decreto-legge n. 18 del 2020) che il decreto Liquidità (Decreto-legge n. 23 del 2020) dimenticano di considerare i pagamenti legati agli avvisi bonari tra quelli oggetto di sospensione. La lacuna non è stata colmata da nessuno dei due decreti emanati a fronte delle difficoltà economiche in cui versano le imprese ed i contribuenti in questo periodo emergenziale legato al Covid-19 che tra l’altro ha portato con se anche provvedimenti di chiusura delle attività, anche se pian piano alcune di esse iniziano a riaprire.
Inoltre, con l’art. 18 dello stesso Decreto-legge n. 23 del 2020, al fine di consentire di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza epidemiologica, si è esteso a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente. Tali versamenti potranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da tale termine.
La remissione dei termini riguarda le scadenze del 16 marzo
Il contribuente che riceve un avviso bonario (quello derivante da attività di controllo ex 36-bis ed ex 36-ter DPR n 600/73), ha due strade percorribili.