Possibili novità in arrivo con la conversione in legge del decreto Ucraina bis (decreto – legge n. 21 del 2022) in merito agli avvisi bonari. Un termine più lungo per il versamento della somma richiesta dal fisco nella comunicazione di irregolarità.
A sancirlo è un emendamento approvato nella notte di domenica 8 maggio in Senato. Per avere conferma, tuttavia, occorrerà attendere la conversione definitiva in legge del decreto.
La misura, si legge nel provvedimento, è voluta al fine di
assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico.
Dunque, un po’ di respiro per gli italiani che si vedranno recapitare avvisi bonari dall’Agenzia delle Entrate. Tra questi migliaia di artigiani e commercianti che avevano di recente ricevuto gli avvisi bonari per i contributi 2020.
Andiamo nel dettaglio della disposizione normativa.
Cos’è l’avviso bonario
Gli avvisi bonari (o anche comunicazioni di irregolarità) sono emessi dall’Agenzia delle Entrate verso i contribuenti a seguito di controlli sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell’Agenzia delle Entrate (c.d. controllo automatico).
La stessa comunicazione può derivare da controlli finalizzati a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti. Controlli effettuati attraverso un riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all’Agenzia (c.d. “controllo formale“).
Cosa può fare il contribuente: la novità in arrivo per avvisi bonari
In base alla normativa vigente, a fronte del ricevimento degli avvisi bonari il contribuente ha due strade percorribili, ossia:
- versare l’importo richiesto (godendo di una sanzione ridotta ad 1/3) e lo deve fare entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso
- se, invece, non si ritrova con quanto contestatogli, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, a sua discolpa eventuali informazioni e documenti di cui l’amministrazione non è in possesso. Ciò tramite il canale CIVIS.
L’emendamento al decreto Ucraina bis (noto anche come decreto Energia), allunga il termine di 30 giorni a 60 giorni.