Il mese di settembre, tradizionalmente associato alla fine delle vacanze estive, da quest’anno assume un nuovo significato per i contribuenti italiani. Con la conclusione del mese di agosto, infatti, termina anche la sospensione temporanea dell’invio degli “avvisi bonari” e delle lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate, stabilita dal decreto Adempimenti.
Questo periodo di “pausa” fiscale, che copre i mesi di agosto e dicembre, è stato introdotto per offrire un momento di tregua ai contribuenti, evitando che debbano affrontare notifiche fiscali durante le ferie estive o le festività natalizie.
La sospensione degli avvisi bonari: uno sguardo da vicino
Il decreto Adempimenti, in vigore da quest’anno, stabilisce che tra il 1° e il 31 agosto e tra il 1° e il 31 dicembre di ogni anno, l’Agenzia delle Entrate sospenda l’invio di specifiche comunicazioni fiscali. Questo include le seguenti categorie:
- Comunicazioni sui controlli automatizzati delle dichiarazioni (articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972).
- Comunicazioni sui controlli formali delle dichiarazioni (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973).
- Comunicazioni riguardanti la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
- Lettere di invito all’adempimento spontaneo, comunemente note come lettere di compliance.
Queste sospensioni permettono ai contribuenti di godersi le loro vacanze (estive e natalizie) senza la preoccupazione di dover controllare costantemente la cassetta della posta o la PEC per eventuali notifiche fiscali.
Quando non vale il divieto
Tuttavia, non è tutto tranquillo come sembra Sebbene la sospensione temporanea dell’invio delle comunicazioni possa sembrare un sollievo, è importante ricordare che ci sono eccezioni significative. Secondo il decreto Adempimenti, l’Agenzia delle Entrate può comunque inviare “avvisi bonari” e lettere di compliance nei mesi di agosto e dicembre in casi di indifferibilità e urgenza. Ma cosa significa esattamente?
L’Agenzia ha chiarito il concetto di indifferibilità e urgenza nella circolare sul decreto Adempimenti (Circolare n. 9/E del 2024), elencando alcune delle situazioni in cui l’invio delle comunicazioni non può essere rimandato.
Stop invio avvisi bonari: non vale con rischio prescrizione
Per meglio comprendere i contesti in cui l’Agenzia può derogare alla sospensione estiva e natalizia, è utile approfondire alcune delle situazioni esemplificative menzionate nella circolare. Un caso emblematico riguarda la prescrizione e decadenza: qualora vi sia il rischio che, a causa del rinvio dell’invio di un avviso bonario, si superino i termini legali di accertamento o riscossione, l’Agenzia ha il dovere di agire tempestivamente. Questo perché, se i termini scadono senza che sia stata inviata la comunicazione, l’amministrazione perde il diritto di riscuotere le somme dovute, con un danno finanziario per lo Stato.
In altre parole, l’invio di questi avvisi diventa imprescindibile quando il rischio è quello di non poter più esigere il pagamento del tributo a causa del decorso dei termini. Questa è una delle principali ragioni per cui, anche durante i mesi di sospensione, gli avvisi bonari possono comunque essere recapitati ai contribuenti.
Altre deroghe allo stop
Un altro caso in cui si applica la deroga alla sospensione riguarda le situazioni in cui è necessario trasmettere una notizia di reato. In base all’articolo 331 del codice di procedura penale, se l’Agenzia delle Entrate rileva una possibile violazione di natura penale durante i controlli, è obbligata a segnalarlo all’autorità giudiziaria. In tali circostanze, l’invio della comunicazione non può essere posticipato, poiché la tempestività è fondamentale per l’avvio delle procedure legali.
Infine, la deroga si applica anche per gli atti indirizzati a contribuenti sottoposti a procedure concorsuali.
Avvisi bonari: cosa aspettarsi dopo il 1° settembre
Con la fine di agosto, i contribuenti devono prepararsi alla ripresa dell’invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance. Questo significa che, a partire dal 1° settembre, le comunicazioni fiscali riprenderanno il loro normale corso. Per chi ha situazioni fiscali in sospeso o per chi attende di regolarizzare la propria posizione, è fondamentale prestare particolare attenzione alle notifiche che potrebbero arrivare nelle settimane successive.
Nonostante la tregua estiva offerta dal decreto Adempimenti, il ritorno a settembre potrebbe, dunque, segnare l’inizio di un periodo impegnativo per molti contribuenti. Chi ha ricevuto una lettera di compliance o avvisi bonari deve agire rapidamente per evitare aggravio di sanzioni o interessi aggiuntivi.
È sempre consigliabile non ignorare queste comunicazioni, ma affrontarle prontamente, possibilmente con il supporto di un consulente fiscale, per risolvere eventuali problemi e minimizzare i rischi.
Riassumendo
- Settembre segna la fine della sospensione dell’invio degli avvisi bonari dall’Agenzia delle Entrate.
- La sospensione riguarda agosto e dicembre per specifiche comunicazioni fiscali ai contribuenti.
- Eccezioni alla sospensione esistono per casi di indifferibilità e urgenza, come la riscossione imminente.
- La mancata comunicazione può compromettere il recupero delle somme dovute entro i termini legali.
- L’Agenzia può agire in casi di notizie di reato o procedure concorsuali.