Scattata dal 1° agosto 2021 e fino al 4 settembre 2021, come ogni anno, la sospensione dei termini per il pagamento delle somme dovute a seguito del ricevimento di avviso bonario.
Inoltro sono sospesi, per lo stesso periodo anche i termini per l’invio di eventuale documentazione all’Agenzia delle Entrate.
Cos’è l’avviso bonario
L’avviso bonario (o anche comunicazione di irregolarità) è emesso dall’Agenzia delle Entrate verso i contribuenti a seguito dell’attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente o, comunque, in possesso dell’Agenzia delle Entrate (c.d. controllo automatico).
La stessa comunicazione può derivare da controlli diretti a verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti attraverso un riscontro con la documentazione richiesta al contribuente oppure incrociando i dati presenti nelle dichiarazioni presentate anche da altri soggetti o trasmessi per legge all’Agenzia (c.d. “controllo formale”).
Se il contribuente destinatario dell’avviso si ritrova con la contestazione avanzata dal fisco, questi può regolarizzare la propria posizione versando quando indicato nell’avviso stesso.
I termini di versamento e di invio dei documenti
I termini per il versamento delle somma da avviso bonario è fissato in 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
Quindi, il contribuente entro 30 giorni deve provvedere al versamento, Laddove questi, invece, non si ritrovi con quanto contestatogli dall’Agenzia delle Entrate, potrà fornire a sua discolpa eventuali informazioni e documenti di cui l’amministrazione non è in possesso. Anche tali documenti ed informazioni dovranno farsi pervenire all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
Il legislatore, ad ogni modo stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno i termini per il pagamento degli avvisi bonari e quello per fornire informazioni e documenti al fisco.
Quindi se ad esempio un avviso bonario è notificato al contribuente il 28 luglio 2021, significa che per il conteggio dei 30 giorni di cui sopra, si dovranno considerare solo i giorni dal 28 luglio al 31 luglio (4 giorni) dopodiché il decorso dei restanti giorni riprenderà dal 5 settembre.
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