Cambia la scadenza per pagare gli avvisi bonari: unica o prima rata.
Nel DL correttivo del concordato preventivo biennale, il Governo è venuto incontro alle richieste fatte dal Consiglio Nazionale dei commercialisti, CNDCEC, ritoccando la scadenza per pagare gli avvisi bonari. Ciò permetterà ai contribuenti di versare con più calma le somme contestate con le comunicazioni di irregolarità e all’Agenzia delle entrate di muoversi con meno frettolosità.
Anche i professionisti del fisco potranno gestire le pratiche dei proprio clienti in maniera più efficiente avendo più tempo per interfacciarsi con l’Agenzia delle entrate per eventuali chiarimenti o invio dei documenti.
Gli avvisi bonari
Quando si parla di avvisi bonari si fa riferimento alle c.d. comunicazioni di irregolarità: da controllo automatico delle dichiarazioni, ex art.36-bis del DPR 600/1973; da controllo formale, ex art.36-ter del del DPR 600/1973.
Ad esempio, i controlli automatici sono finalizzati a:
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
A ogni modo, gli avvisi bonari sono inviati: con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione
tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)
attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.
C’è differenza tra comunicazione per l’adempimento spontaneo e avviso bonario.
Avvisi bonari. Più tempo per pagare (novità dl correttivo CPB)
Se si tratta di controllo automatico, il contribuente può pagare il dovuto entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso. In tale caso beneficia di una riduzione delle sanzioni a 1/3. Se si tratta di avviso da controllo formale, le sanzioni sono ridotte a 2/3.
Il termine di trenta giorni, scadenza avviso bonario, sale a 90 nell’ipotesi invio della comunicazione all’intermediario che ha inviato la dichiarazione (vedi art.2-bis DL 203/2005).
Detto ciò, il pagamento di quanto dovuto può essere anche rateizzato: fino ad un massimo di 20 rate (vedi art.3-bis D.Lgs 462/1997).
La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario).
Il termine di 30 giorni (o 90 giorni) per il pagamento della prima rata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (decreto legge n. 193/2016 – art. 7-quater).
Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati:
- dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa)
- fino al giorno di pagamento della rata.
Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Scadenza avvisi bonari: si passa da 30 a 60 giorni per pagare
In base a quanto detto fin qui, ricevuto un avviso bonario, il contribuente ha 30 giorni per pagare o per far valere le proprie ragioni in autotutela. In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni (60+30).
Nel DL correttivo del concordato preventivo biennale, il Governo è venuto incontro alle richieste fatte dal Consiglio Nazionale dei commercialisti, CNDCEC, ritoccando la scadenza per pagare gli avvisi bonari.
Infatti, il termine viene spostato da trenta a sessanta giorni. Si dovrebbe passare a 120 giorni in ipotesi invio dell’avviso all’intermediario.
“Il correttivo recepisce alcune nostre proposte che riteniamo molto importanti – commenta Salvatore Regalbuto, Consigliere Tesoriere del Consiglio nazionale dei commercialisti con delega alla Fiscalità –. In particolare, la messa a regime del termine al 31 ottobre per la presentazione del modello redditi e del 31 luglio per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma soprattutto l’ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari. Quest’ultima modifica è stata tenacemente richiesta dal Consiglio Nazionale nella consapevolezza che il maggior termine consentirà una gestione più efficace e meno frenetica degli avvisi da parte dei Colleghi ma anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, con indubbi benefici per tutti. La norma ha richiesto un tangibile sforzo per individuare le coperture finanziarie e anche per questo deve essere valorizzato l’impegno delle Commissioni Parlamentari, del Governo e della stessa Agenzia delle Entrate per introdurre una modifica quanto mai opportuna”.
Si veda il comunicato stampa del CNDCEC sul correttivo CPB.
Riassumendo.
- Nel DL correttivo del concordato preventivo biennale viene rivista la scadenza per pagare gli avvisi bonari;
- si passa da 30 a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di irregolarità;
- si dovrebbe applicare il termine di 120 giorni in ipotesi invio dell’avviso all’intermediario.