Qualche giorno fa ho ricevuto un avviso bonario relativo al modello 730 inviato lo scorso anno. Ora vorrei ricorrere al ravvedimento operoso in modo versare le sanzioni in misura ridotta.
Tale possibilità è percorribile o la ricezione dell’avviso bonario mi preclude il ricorso al ravvedimento operoso?
I controlli formali e automatici sulle dichiarazioni: l’avviso bonario
L’emissione da parte dell’Agenzia delle entrate di una comunicazione di irregolarità, c.d avviso bonario, è legata all’attivazione dei seguenti tipi di controllo:
- controllo automatico, ex art.36 bis del DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72 per l’Iva;
- controllo formale, ex art.36-ter del DPR 600/73;
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati).
Con gli avvisi bonari, l’Agenzia delle entrate differisce l’emissione della cartella esattoriale portando a conoscenza del contribuente la presenza di una o più irregolarità nella dichiarazione presentata.
Difatti, con l’avviso bonario, l’Agenzia delle entrate invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione o a fornire le informazioni necessarie per giustificare quanto riportato nella dichiarazione dei redditi.
L’avviso bonario non è un vero e proprio atto impositivo. Difatti non è impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria.
Come è avvisato il contribuente dell’attivazione dei controlli?
Le comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatico sono inviate:
- con raccomandata A/R presso il suo domicilio fiscale del contribuente che ha emesso direttamente la dichiarazione;
- tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC);
- attraverso il canale Entratel, all’intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.
Le comunicazioni derivanti dal controllo formale e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata sono inviate con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.
Attenzione, i controlli automatici si applicano a tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti. Infatti come specificato sul portale dell’Agenzia delle entrate, si tratta di una
procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell’Anagrafe tributaria.
Sono attivati entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.
I controlli formali invece si applicano:
- alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull’analisi del rischio,
- con un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
Sono attivati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oggetto di controllo.
Il controllo formale e il controllo automatico delle dichiarazioni
Il controllo automatico consente di:
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
- correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni; - ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
- controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Il controllo formale
Con il controllo formale il Fisco verifica che quanto riportato nella dichiarazione dei redditi rispecchia la documentazione in possesso del contribuente.
Il controllo formale consente di:
- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
- determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Avviso bonario: quanto si paga?
Il contribuente può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi.
In particolare, è previsto che:
- se l’avviso bonario riguarda un controllo automatico il il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito. La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%). In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso.
- Se l’avviso riguarda un controllo formale il versamento va effettuato sempre entro 30 giorni ma la sanzione da versare è pari al 20% della maggiore imposta contestata.
Il contribuente può chiedere di rateizzare le somme richieste con l’avviso bonario:
- fino a 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- oltre 5.000 euro, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Ravvedimento operoso e avviso bonario: la risposta al quesito
Una volta ricevuto l’avviso bonario il contribuente non può ricorrere al ravvedimento operoso.
Difatti, in base alle previsioni di cui allart.13 del D.lgs 472/1997, comma 1-ter, non si può ricorrere al ravvedimento in caso di notifica:
- degli atti di liquidazione e di accertamento,
- comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Dunque, una volta ricevuto l’avviso bonario non possiamo ricorrere al ravvedimento operoso e beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’art.13 del D.lgs 472/1997.
Nel suo caso specifico lei non rientra neanche nella definizione agevolata degli avvisi bonari.
La definizione agevolata prevista dal D.L. 41/2021, decreto Sostegni, riguarda avvisi bonari ossia comunicazioni di irregolarità:
- elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dal cd. decreto Rilancio, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017;
- che saranno elaborate entro il 31 dicembre 2021, e non inviate per effetto della stessa sospensione, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Difatti, il riferimento è agli avvisi bonari che l’Agenzia delle entrate non ha ancora notificata in forza della sospensione disposta dall’art. 157 del D.L. 34/2020, decreto Rilanci (come modificato dai vari provvedimenti emergenziali).
Conclusioni
In base alla ricostruzione fatta finora, nel suo caso specifico non sarà possibile accedere al ravvedimento nè alla definizione agevolata. A suo dire l’avviso riguarda una dichiarazione 2020, periodo d’imposta 2019.
Ad ogni modo, il consiglio è quello di rateizzare le somme che le sono state richiesta con l’avviso bonario.
Per le singole rate è ammesso il ravvedimento operoso.
Attenzione, una volta ottenuta la rateazione si decade:
- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di “lieve ritardo”)
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.