Con l’avviso bonario notificato al contribuente, l’Agenzia delle Entrate comunica una irregolarità commessa verso il fisco, concedendo la possibilità di rimediare con pagamento di sanzioni ridotte.
Si tratta, ricordiamo, di una comunicazione emessa dall’Amministrazione finanziaria a seguito del controllo automatico che evidenzia la non correttezza della dichiarazione fiscale o l’eventuale presenza di errori.
I termini di pagamento per l’avviso bonario
Chi riceve l’avviso bonario ha due possibilità, ossia:
- pagare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, le somme indicate con una riduzione delle sanzioni
- oppure inviare (sempre entro 30 giorni dalla ricezione) all’Agenzia delle Entrate informazioni e documenti a propria discolpa e di cui l’Agenzia stessa non è in possesso.
La sanzione ridotta ed il lieve inadempimento
Nel caso in cui, dunque, chi riceve l’avviso bonario dovesse ritrovarsi con quanto contestatogli, questi ha 30 giorni di tempo dalla ricezione per mettersi in regole effettuando il pagamento.
- l’imposta contestata (se era dovuta a fronte dell’irregolarità commessa)
- la sanzione, la quale risulta essere ridotta a 1/3 di quella ordinaria
- gli interessi al tasso legale annuo.
Il legislatore, tuttavia, prevede anche il c.d. “lieve inadempimento”, ossia la possibilità di pagare anche oltre i 30 giorni ma, comunque, entro un breve periodo di ritardo, senza che si perda il beneficio della riduzione sanzionatoria ad 1/3.
Per un avviso bonario il lieve inadempimento è stabilito in 7 giorni (articolo 15-ter, commi 3 e 4 DPR n. 602 del 1973). In altre parole se chi riceve l’avviso paga entro 37 giorni dalla notifica potrà, comunque, godere della sanzione ridotta.
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