Anche gli avvocati si adeguano al nuovo sistema di calcolo contributivo della pensione previsto per la generalità dei lavoratori. Ma a piccoli passi e non per tutti a partire dal 1 gennaio 2024.
Una riforma adottata di recente dalla Cassa Forense, ma già allo studio da tempo, e non più rinviabile per possibili problemi di sostenibilità finanziaria nel lungo periodo. Si tratta – spiega la Cassa – di un “passaggio necessario per far fronte alle mutate esigenze e rispondere alle previsioni emerse dall’ultimo bilancio tecnico attuariale a 30 anni“.
La riforma pensioni degli avvocati
Quindi, come cambieranno le pensioni degli avvocati? Ebbene, secondo la riforma prevista dalla Cassa e che attende il via libera dei ministeri vigilanti, sono previsti tre regimi a seconda dell’anzianità contributiva dei professionisti.
Il primo prevede, a partire dal 1 gennaio 2024, per i nuovi iscritti, un sistema di calcolo della pensione interamente basato sul sistema contributivo. Quindi la rendita sarà calcolata solo ed esclusivamente su quanto versato nella Cassa Forense.
Il secondo prevede il sistema di calcolo interamente retributivo ma solo per gli avvocati che potranno vantare, alla data del 31 dicembre 2023, almeno 18 anni di contribuzione. Ma con la modifica del coefficiente di rendimento per il calcolo della pensione da 1,40% a 1,30%, solo per gli anni successivi all’entrata in vigore della riforma.
Il terzo regime, infine, prevede un sistema di calcolo misto per coloro che non hanno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2023. Il sistema, ispirato alla riforma Dini, equivale al contributivo pro-rata. Cioè retributivo per gli anni antecedenti l’entrata in vigore della riforma e contributivo per gli anni successivi.
Aumentano i contributi
Per sostenere la riforma delle pensioni così elaborata, spiega la Cassa Forense, è previsto l’innalzamento dell’aliquota per il calcolo del contributo degli avvocati iscritti. Dal 1 gennaio 2024 gli avvocati pagheranno quindi di più per assicurarsi ancora la pensione col regime retributivo e misto.
L’aliquota passerà dal 15 al 16 per cento dal 1 gennaio 2024. Poi dal 1 gennaio 2026 salirà al 17% del reddito imponibile previdenziale. Contestualmente il contributo soggettivo minimo sarà ridotto da circa 3.000 euro attuali a 2.200 euro. Per i primi 4 anni di attività dei giovani professionisti, però, questo limite non sarà applicato e la contribuzione sarà direttamente proporzionale al reddito professionale. Mentre dal quinto all’ottavo anno il minimo soggettivo sarà ridotto al 50% (1.100 euro).
Per quanto riguarda l’età pensionabile, dal 1 gennaio 2024, gli avvocati potranno andare in pensione solo coi requisiti previsti per la vecchiaia. Vale a dire a 67 anni con almeno 20 di contributi, come previsto dalla riforma Fornero del 2012.