Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, poi convertito in legge, ha stabilito l’obbligo per tutte le categorie professionali, quindi commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e qualsiasi libero professionista e lavoratore autonomo, di accettare pagamenti elettronici (c.d.. POS).
Lo stesso decreto e la relativa legge di conversione, tuttavia, avevano una lacuna, ossia non indicavano la sanzione applicabile nel caso in cui il libero professionista rifiutasse la richiesta del cliente di pagare con strumento elettronico il servizio ricevuto.
Questa cosa, rendeva di fatto non applicabile l’obbligo del POS per il professionista (il quale, dunque, pur rifiutando il pagamento elettronico sapeva di non essere in alcun modo sanzionabile).
La sanzione e l’obbligo del POS
La lacuna è poi successivamente colmata anche se non è ancora in vigore. E’ stata la legge n. 233 del 29 dicembre 2021, di conversione del decreto legge n. 152/2021, ad introdurre la sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito.
In dettaglio, l’ammenda è pari 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento elettronico.
Tuttavia, la decorrenza della norma è dal 1° gennaio 2023. Ciò significa che di fatto l’obbligo di accettazione di pagamenti con POS può ritenersi ancora rimandato di un anno.
E’, comunque, bene precisare che l’obbligo per i professionisti di accettare il pagamento, dei servizi resi, con strumenti elettronici sussiste solo laddove sia il cliente a richiedere questa modalità di pagamento. Questo significa non obbligo di POS nel senso che se il professionista, ad esempio, dovesse ricevere un controllo dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate non può essere sanzionato perché non dispone di POS. Questi sarà sanzionabile solo laddove il cliente chiede di pagare con carta e il professionista si rifiuta.
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