Le aziende agricole che non hanno versato contributi nei primi sei mesi 2020 non sono considerate inadempienti. L’esonero contributivo dai versamenti Inps è previsto dal Dl numero 34 del 19 maggio 2020, ma per molti contribuenti, ma per molte aziende si è continuato a versare all’Inps.
Chi ha però interrotto i versamenti fino al 30 giugno 2020 e oggi si ritrova una buco contributivo, non è da considerare inadempiente. Lo precisa l’Inps con la circolare numero 4353 del 19 novembre 2020. Nella stessa viene anche annunciata l’estensione della platea dei beneficiari in base ai codici Ateco.
Sospensione contributi aziende agricole
Per le aziende agricole, si legge nella circolare Inps,
la sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, disposta dal decreto interministeriale del 15 settembre 2020, comporta che, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure di esonero, l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco già provvisoriamente indicati.
L’esonero è riconosciuto alle aziende agricole per sei mesi per il versamento dei contributi ai dipendenti delle seguenti imprese appartenenti alle filiere
- agrituristiche,
- apistiche,
- brassicole,
- cerealicole,
- florovivaistiche,
- dell’allevamento,
- dell’ippicoltura,
- della pesca e dell’acquacoltura.
Versamenti e regolarità contributiva
Con la circolare 4353, l’Inps spiega che nelle more del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure di esonero, l’assenza del versamento per le aziende agricole non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco già individuati nel messaggio n. 3341/2020.
La medesima circostanza comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero.
Le aziende interessate, tuttavia, dovranno presentare immediatamente l’istanza di esonero non appena disponibile il relativo modello per consentire la verifica della conformità del codice Ateco e confermare così l’ammissione al beneficio.
Come funziona l’incentivo
L’incentivo, previsto dal decreto Rilancio, è destinato alle aziende agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le imprese individuate con il codice Ateco riportato nella circolare Inps sono quindi esonerate dal versare i contributi previdenziali previsti per il primo semestre 2020.
Sarà l’Inps a riconoscere in automatico la relativa copertura contributiva senza che siano emesse sanzioni. Per le aziende che svolgono attività non agricola, l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori eventualmente inquadrati ai fini previdenziali nel settore agricolo. Sono escluse le pubbliche Amministrazioni.
La domanda di esonero per le aziende agricole
Ma come funzionano le agevolazioni? Al momento i datori di lavoro non devono fare nulla poiché sarà l’Inps a fornire successive indicazioni ai beneficiari. I datori di lavoro agricoli non dovranno quindi preoccuparsi di eventuali controlli o avvisi da parte dell’Inps. Come spiega l’Inps:
in attesa della completa definizione della disciplina relativa all’esonero contributivo (…) e della predisposizione del modulo per la presentazione dell’istanza di esonero, si rappresenta che per i beneficiari indicati ai commi 1 e 2 del citato articolo 222 saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento, entro i termini legali ordinari, della contribuzione dovuta per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020.
Si tratta quindi di attendere che venga messo a disposizione apposito modello di istanza. Dopo di che andrà compilato e trasmesso online. In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi del primo semestre 2020 eventualmente già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.