Quando si parla di gestione delle spese di figli di genitori divorziati, una delle voci che crea maggiori dubbi, e non di rado anche discussioni, è lo stipendio della baby sitter. Rientra le spese ordinarie o straordinarie? La realtà è che non c’è una risposta sempre valida, il che contribuisce probabilmente ad alimentare confusione in materia.
Chi paga la baby sitter se entrambi i genitori separati lavorano?
Come può una voce di spesa trovarsi in tutte e due le categorie? La ratio è la seguente: se la baby sitter era già contemplata prima del divorzio, può essere considerata una voce preesistente di spesa della famiglia e, come tale, si considera una spesa ordinaria da far rientrare nell’assegno versato dal genitore non-collocatario (che ne coprirà il costo per metà).
In quanto spesa straordinaria non urgente, richiede comunque l’accordo di entrambi i genitori. Supponiamo che, dopo la separazione, la donna che lavora chieda di assumere una baby sitter e che il genitore non collocatario non sia d’accordo, perché sa, ad esempio, che l’ex moglie potrebbe senza problemi contare sull’aiuto dei genitori. Chi ha ragione? Difficile dirlo perché gli orientamenti della giurisprudenza in materia non sono stati univoci. Andrebbe valutato caso per caso se l’esigenza della baby sitter possa essere considerata indispensabile e, di conseguenza, non essere soggetta alla sindacabilità del genitore non collocatario.
Un’alternativa guidata dal buon senso potrebbe essere quella di optare per un affidamento condiviso verticale, ovvero suddiviso per fasce orarie nella giornata.
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