Tempo di ferie estive. Anche colf, badanti e lavoratori domestici in genere, ne hanno diritto, così come previsto dall’articolo 18 del CCNL che riconosce 26 giorni di ferie l’anno (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali). Non c’è differenza per quanto riguarda il conteggio tra lavoro ad ore o paga mensile e tra badante convivente oppure no. Il riposo durante le ferie non può essere compensato da una indennità sostitutiva. Le ferie non godute possono essere monetizzate in caso di cessazione del rapporto di lavoro domestico.
Ferie colf e badanti: come si calcolano e retribuzione
Come abbiamo visto i giorni di ferie per colf e badanti durante l’anno ammontano a 28, esclusi festivi. Si calcolano dal lunedì al sabato compreso. Per quanto riguarda la retribuzione spettante, il conteggio prevede un ventiseiesimo della retribuzione complessiva mensile.
I 26 giorni di ferie spettanti ogni anno vengono riproporzionati a dodicesimi solamente se il rapporto di lavoro è iniziato in corso d’anno considerando una maturazione di 2,16 giorni per ogni mese lavorato e tenendo a riferimento come mese intero quello che sia pari o superiore a 15 giorni.
In caso di colf o badante convivente, all’ordinario stipendio mensile bisogna anche aggiungere il corrispettivo della retribuzione in natura del vitto e dell’alloggio stimato, nel 2019, ai seguenti valori:
- 1,96 euro per il pranzo;
- 1,96 per la cena;
- 1,69 per l’alloggio;
- valore complessivo giornaliero euro 5,61;
- valore complessivo mensile euro 168,30;
Non se ne tiene conto economicamente solamente se, anche durante i giorni di riposo, il collaboratore riceve tali prestazioni in natura.
Regole per la compilazione del MAV durante le ferie
L’assenza per ferie non ha effetto in linea generale nel calcolo dei contributi relativi al trimestre. Ne consegue che il MAV andrà compilato con le consuete modalità, come se la prestazione fosse eseguita in modo regolare.
Sul portale Inps è stata messa a disposizione la funzione per il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o a ferie non godute e liquidate in sede di cessazione del rapporto la cui data che fa scattare i 10 giorni disponibili per effettuare l’ultimo pagamento dei contributi (msg. n. 13156 del 14 agosto 2013).
Permessi per collaboratori domestici: diritto e conteggio
Il lavoratore ha diritto a permessi individuali retribuiti per sottoporsi a visite mediche documentate, nei seguenti limiti temporali:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i collaboratori domestici conviventi con orario di lavoro non superiore a 30 ore;
- lavoratori non conviventi con orario di almeno 30 ore a settimana, 12 ore annue; per orario inferiore alle 30 ore, i permessi saranno riproporzionate sulla bade dell’orario di lavoro prestato.
Alcune fattispecie di permessi extra possono spettare:
- 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio al lavoratore padre ;
- permessi di breve durata non retribuiti che nel caso di convivenza non daranno diritto all’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio al lavoratore che ne faccia richiesta ;
- 3 giorni lavorativi al il collaboratore domestico vittima di una comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado.
Infine il lavoratore ha la facoltà di chiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturare alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi solo per gravi e documentati motivi.
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