Il decreto “Antifrode”, per il contrasto alle frodi e attivazioni di controlli specifici nelle operazioni di sconto in fattura e cessione dei crediti bonus edilizi, fissa i compiti di banche ed altri intermediari finanziari nell’individuare le operazioni sospette. Non che fino ad oggi non avessero nessun ruolo, ma ora viene messo tutto nero su bianco.
Ecco chi rischia e quali sono gli elementi che possono portare la banca a bloccare l’operazione di cessione del credito.
Il decreto Antifrode e le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito
Con il D.
Con l’estensione dell’obbligo di visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese per tutti i bonus edilizi, il Governo cerca di metterci una pezza. Anche con l’introduzione di controlli preventivi sulle cessioni credito e sullo sconto in fattura.
Un ruolo specifico ai fini dei controlli sulla cessione del credito, viene dato alle banche e agli altri intermediari finanziari che accettano il credito o intervengono nelle operazioni di cessione dei bonus edilizi.
Nell’art.2 del decreto citato sono previste disposizioni ad hoc.
Il ruolo delle banche: i controlli sulle cessione dei bonus edilizi
Nello specifico l’articolo 2 dispone che:
I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono. all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n.
231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
Vediamo quali sono i risvolti pratici.
Se le banche, ai fini dei controlli antiriciclaggio rilevano operazioni sospette oppure carenza di informazioni per effettuare adeguate verifiche devono bloccare l’acquisizione del credito fiscale.
Istruzioni operative più specifiche sono state fornite dall’unità di informazione finanziaria della Banca D’Italia con la comunicazione dell’11 febbraio scorso.
Nello specifico, in tale documento è stato messo in evidenza che devono essere considerate:
- l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti.
Inoltre, le banche devono considerare la circostanza che società o enti siano specificamente costituiti allo scopo di essere impiegati nelle cessioni di crediti fiscali; nella comunicazione citata si legge, è possibile che attività della specie siano offerte con carattere di professionalità e a una pluralità indifferenziata di soggetti (per esempio attraverso la costituzione di appositi siti web o la diffusione di messaggi promozionali anche a mezzo di social network) tanto da destare il sospetto che esse siano esercitate nei confronti del pubblico in assenza delle prescritte autorizzazioni.