Basta un po’ d’olio per perdere la pensione di un anno? La testimonianza di un lettore e nuovi spunti per incompatibilità post Quota 100

Basta un po’ d’olio per perdere la pensione di un anno? Si tratta di una vera e propria situazione assurda e paradossale la testimonianza di un pensionato Quota 100, che svolge l’attività di addetto alla raccolta di olive come compartecipante agricolo individuale che non riceve alcuna retribuzione, ma una quota di riparto sull’olio prodotto.
3 anni fa
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Basta un po’ d’olio per perdere la pensione di un anno? Si tratta di una vera e propria situazione assurda e paradossale la testimonianza di un pensionato Quota 100, che svolge l’attività di addetto alla raccolta di olive come compartecipante agricolo individuale che non riceve alcuna retribuzione, ma una quota di riparto sull’olio prodotto.

La normativa vigente stabilisce che la pensione Quota 100 non impedisce di svolgere un’attività lavorativa, ma inibisce di cumulare i redditi da lavoro con quelli da pensione.

Non si parla di incompatibilità tra Quota 100 e attività lavorativa, ma di incumulabilità dei redditi da lavoro con quelli di pensione.

Di seguito riportiamo la testimonianza di un pensionato Quota 100 che svolge l’attività di addetto alla raccolta di olive come compartecipante agricolo individuale con quota di riparto sull’olio prodotto, che vede chiedersi dall’INPS la restituzione della pensione dell’anno 2020, nonostante lo stesso continui ad incassare l’assegno previdenziale ogni mese.

Ecco di seguito il quesito posto dal pensionato:

“Buonasera, sono nato nel 1955 e sono andato in pensione con Quota 100 ad aprile 2019. Nel mese di novembre 2020 ho fatto la raccolta di olive e sono stato iscritto Unilav con inizio rapporto 13/11/20 fine rapporto 30/11/20, con la dicitura di “addetto alla raccolta di olive come compartecipante agricolo individuale che non riceve retribuzione bensì quota di riparto su prodotto ottenuto”. Adesso mi è arrivata una lettera dall’Inps dove mi chiedono tutta la pensione ricevuta nell’anno 2020, ma continuano a pagarmi la pensione mensilmente. Sull’e/c contributivo che ho visto sul sito Inps effettivamente nell’anno 2020 c’è scritto che ho lavorato 2 giornate con reddito “euro 153,24” ma io non ho preso nessuna cifra e tantomeno non ho ricevuto la Certificazione Unica dall’Azienda Agricola. Mi può consigliare come agire, sulla lettera dell’Inps c’è scritto che posso fare ricorso entro 90 gg, come posso giustificare questa cosa assurda?”.

Il pensionato Quota 100 non percepisce e non ha percepito alcuna retribuzione e l’INPS, con la Circolare 117/2019, ha specificato che non basta lo svolgimento dell’attività lavorativa perchè si verifichi la sospensione della pensione, ma è necessario che il pensionato incassi redditi non cumulabili con la pensione affinchè si verifichi.

Se dall’attività lavorativa svolta non si percepisce reddito incumulabile l’assegno previdenziale non viene sospeso.

Pensione Quota 100 e compatibilità con i redditi da lavoro

La Pensione Quota 100 non permette di cumulare il reddito da pensione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo. È concessa la cumulabilità tra reddito da pensione e reddito da lavoro autonomo occasionale ma nel limite di 5.000 euro lordi annui e fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Non sono cumulabili con la Pensione Quota 100 il reddito fondiario agrario dei coltivatori diretti, al netto della contribuzione previdenziale e i redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Sono cumulabili con la pensione Quota 100 i redditi di impresa non collegati ad un’attività di lavoro, tutte le indennità percepite per cariche pubbliche elettive, i redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro, l’indennità sostitutiva del preavviso, perché non fa parte della retribuzione, le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio del Comune, i redditi derivanti da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani,  i rimborsi percepiti dal lavoratore per le spese di viaggio e di trasporto, le spese di vitto che non fanno parte dell’imponibile fiscale e le quote di riparto su prodotto ottenuto.

Pensione Quota 100: per un po’ di olio si perde il diritto a percepire l’assegno?

Pertanto, tenendo in considerazione l’elenco dei redditi cumulabili con la pensione Quota 100, possiamo asserire che il pensionato non deve restituire la pensione all’INPS nel caso in cui percepisca le quote di riparto sull’olio prodotto.

Nell’anno 2020 il pensionato ha lavorato solo due giornate con reddito “euro 153,24”, ma non ha percepito alcuna cifra e tantomeno non ha ricevuto la Certificazione Unica dall’Azienda Agricola.

Pensione Quota 100: come fare ricorso?

Il pensionato Quota 100 può presentare ricorso entro 90 gg, che decorrono dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento dell’INPS. Il ricorso può essere presentato dal soggetto interessato (in questo caso dal pensionato), in carta semplice con sottoscrizione dell’interessato; oppure, tramite la procedura telematica Ricorsi online, accessibile dal sito web dell’Inps tramite le credenziali personali dispositive. Il ricorso può essere presentato anche da un intermediario abilitato.

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