L’INPS nei suoi recenti documenti di prassi (Messaggio n. 15/2024 e Messaggio n. 258/2024) ha fatto sapere che la domanda di assegno inclusione non equivale anche alla domanda assegno unico figli a carico.
Quindi, chi ha fatto domanda o farà domanda assegno inclusione, se ha diritto anche all’assegno unico dovrà fare, se non già fatto, anche domanda separata per quest’ultimo secondo le regole ordinarie. L’INPS, tuttavia, non indica se la prestazione sarà pagata sulla carta inclusione o meno.
Si tratta di sostanziali differenze rispetto a quanto avvenuto con il reddito di cittadinanza, sostituito (dal 1° gennaio 2024) proprio dal reddito di inclusione. Infatti, chi aveva fatto domanda e percepiva il reddito di cittadinanza non ha dovuto (all’epoca) presentare domanda assegno unico (veniva pagato in automatico sulla carta Rdc).
I tempi di domanda
Sempre l’INPS ha fatto sapere che il pagamento assegno unico per gli ex percettori reddito di cittadinanza continua sulla carta Rdc fino a febbraio 2024. Successivamente questi, se vogliono continuare a percepirlo, dovranno fare domanda.
A proposito di ciò, per i beneficiari reddito inclusione ed ex percettori reddito di cittadinanza, vale quanto segue:
- se fatta prima di marzo 2024, la prestazione decorre da marzo stesso;
- laddove fatta dopo febbraio 2024 ed entro il 30 giugno 2024, l’INPS pagherà anche gli arretrati da marzo;
- se fatta dopo il 30 giugno 2024, l’INPS non paga gli arretrati.
Trovi qui tutte le indicazioni per la domanda assegno unico 2024.
Assegno unico, il pagamento per i beneficiari del reddito inclusione
Come detto l’INPS non specifica se per chi percepisce il reddito inclusione, l’assegno unico figli sarà o meno pagato sulla carta (come avveniva per il reddito di cittadinanza). E nemmeno specifica se l’accredito sulla carta di inclusione può essere un’opzione di scelta da poter fare in sede di domanda.
Ne consegue che, in attesa di eventuali nuove indicazioni in tal senso, in sede di domanda, il beneficiario del reddito di inclusione, dovrà scegliere tra:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- bonifico domiciliato presso lo sportello postale.
Ribadiamo che, sarebbe cosa logica aggiungere alle modalità di pagamento dell’assegno unico la ricarica diretta sulla carta inclusione.
Riassumendo…
- l’INPS ha specificato che la domanda reddito inclusione non equivale a domanda assegno unico
- chi fa domanda dell’ unico deve indicare la modalità di pagamento
- salvo nuove indicazioni, tra le opzioni di scelta per il pagamento dell’assegno unico non compare l’accredito diretto sulla carta inclusione.