Non sono deducibili, in successione ereditaria, i debiti del de cuius relativi all’acquisto di beni che non fanno parte dell’attivo ereditario. Se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. Ciò è quanto ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 342 dell’11 settembre 2020.
Nell’istanza di interpello, un contribuente ha domandato all’Amministrazione finanziaria se è possibile dedurre dall’imposta di successione il debito contratto dal soggetto deceduto per la ristrutturazione di un bene non rientrante nell’attivo ereditario.
L’imposta di successione: cos’è e chi la paga
La risposta in commento è stata anche l’occasione per ricordare che l’imposta sulle successioni trova applicazione in relazione ai trasferimenti di beni e diritti mortis causa e deve essere pagata dagli eredi o dai legatari sulla base delle aliquote previste dall’articolo 2, comma 48, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, differenziate in considerazione del valore complessivo netto dei beni ricevuti da ciascun beneficiario, eccedente la franchigia eventualmente spettante, e del grado di parentela o di affinità che esiste tra il beneficiario e il de cuius.
Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari mentre questi ultimi sono obbligati al pagamento dell’imposta solo in relazione ai rispettivi legati.
La base imponibile per l’imposta di successione
Il valore dell’asse ereditario su cui applicare l’imposta è dato dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, e l’ammontare complessivo delle passività (debiti) deducibili.
L’articolo 20 del TUS (Testo Unico Successioni), stabilisce poi che le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione (che sarebbe la data del decesso) e dalle spese mediche e funerarie.
Il successivo art. 22 del TUS pone, tuttavia, un limite alla deducibilità, stabilendo che “Non sono deducibili i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte”.
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