Il 30 gennaio scorso sono state pubblicate alcune decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario in merito a depositi a risparmio sul sito ufficiale dell’ABF. Nel dettaglio quest’ultimo è stato interpellato da una risparmiatrice, titolare di due buoni fruttiferi postali della serie Q/P, che ha contestato il mancato rispetto di Poste Italiane dei rendimenti indicati dietro al buono riguardanti i tassi previsti dal ventesimo al trentesimo anno. Ecco cosa è accaduto.
Titolare di 2 buoni Q/P fa ricorso all’ABF
Una risparmiatrice ha contestato a Poste Italiane di non aver erogato i rendimenti indicati dietro ai buoni fruttiferi postali per gli anni dal ventesimo al trentesimo.
Il risparmiatore ha però contestato tale cifra comunicando che dietro ai titoli c’era un timbro che riportava i tassi della serie “Q” più la seguente scritta “più £ 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione“.
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La contestazione della liquidazione degli interessi
La risparmiatrice ha contestato all’intermediario la liquidazione degli interessi con riferimento agli anni dal ventunesimo al trentesimo: vi era infatti un contrasto tra quanto riportato dietro al titolo e quanto prevedeva il Decreto Ministeriale dell’86.
Il Collegio di Milano ha quindi analizzato la documentazione prodotta ed ha constatato che i titoli nella parte anteriore erano stati correttamente modificati dall’Ufficio Postale. C’era infatti il timbro in basso a destra ed in alto a sinistra con la serie “Q/P”. Tale dicitura si affianca, infatti, a quella originaria “P”. Inoltre sempre dietro al buono c’era anche un timbro con i nuovi rendimenti.
Le conclusioni e la decisione dell’ABF
Il Collegio di Milano dopo aver analizzato i buoni fruttiferi postali su indicati ha comunicato che l’unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo intercorrente dal ventunesimo al trentesimo anno era quello indicato nella postilla in calce alla tabellina degli interessi concordati in precedenza. Ciò significa che le Poste non hanno incorporato accuratamente le determinazioni ministeriali, nonostante il DM, creando un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei buoni.
Mancava infatti la parte relativa al periodo intercorrente dal ventunesimo al trentesimo anno. Per questo il Collegio ha accolto il ricorso presentato, ecco il link della sentenza ed ha disposto che l’intermediario applichi le condizioni riportate dietro ai titoli per il periodo su indicato (21° al 30°) al netto delle ritenute fiscali.
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