La bici elettrica sta prendendo sempre più piede fra le abitudini dei ciclisti. Vuoi per la moda, vuoi per i bonus del governo, la bici elettrica è ormai un fenomeno in larga diffusione anche in Italia.
La città modello in questo senso è Milano che registra il più alto numero di bici elettriche vendute negli ultimi 12 mesi. Il Comune ha anche realizzato e riservato apposite corsie preferenziali a scapito degli automobilisti.
Bici elettrica e codice della strada
A differenza della bicicletta tradizionale, la bici elettrica è soggetta a una normativa particolare.
Ma quali sono queste norme? A disciplinarne il corretto utilizzo è l’art. 50 del codice della strada che recita espressamente:
“I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.
La direttiva europea
La norma del codice della strada fa riferimento alla più ampia direttiva (2002/24) dell’Unione europea in fatto di bici elettriche o e-bike. L’Ue definisce infatti le biciclette a pedalata assistita o EPAC (Electric Pedal Assisted Cycle) mezzi “dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.
Per tali mezzi non è necessaria l’omologazione né tantomeno la targa. Ma se i mezzi superano 0,25 kW di potenza raggiungendo una velocità di 45 km orari, allora le bici elettriche sono equiparabili ai veicoli a motore, come gli scooter.
Le sanzioni
La sanzioni al momento più comuni ai conducenti di bici elettriche, oltre che quelle che riguardano la normale circolazione, interessano la manomissione del mezzo. Sono molti i casi in cui la polizia locale ferma e contesta i conducenti di e-bike truccate. Del resto non è difficile modificare le limitazioni delle bici a pedalata assistita per portarle a superare i 25 Km/h.
La manomissione comporta multe molto pesanti se il veicolo rientra nei mezzi equiparati a ciclomotori. Si parte da 79 euro più il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, se si circola senza targa. Si sale poi a 158 euro se si viaggia sprovvisti di certificato di circolazione e immatricolazione. Per arrivare a 868 euro per la mancata copertura assicurativa. In questi ultimi due casi si applica anche il sequestro amministrativo ai fini della confisca del mezzo. Se, infine, il guidatore di una e-bike truccata non possiede la patente, è prevista una sanzione di 5.110 euro e il fermo amministrativo per 3 mesi.