Il termine ordinario per l’approvazione del bilancio 2016, come stabilito dall’art. 2364 c.c. per le Spa e Sapa e dall’art. 2478 bis c.c. per le s.r.l., deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il termine del deposito del bilancio presso il registro delle imprese è stabilito dall’art. 2435 c.c., il quale prevede che il bilancio, entro trenta giorni dall’approvazione, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 (relazione sulla gestione) e 2429 (la relazione del collegio sindacale) e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
Nell’ipotesi in cui il termine per l’adempimento cada di sabato o giorno festivo, i 30 giorni utili per l’invio telematico, ovvero per il deposito su supporto informatico, decorrono dal primo giorno lavorativo successivo. (l’art. 3, comma 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558).
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Bilancio 2016: obbligo degli amministratori per tardivo deposito bilancio
Qualora non vengano rispettati i termini per il deposito e approvazione di bilancio è prevista l’applicazione della sanzione a carico dell’organo amministrativo su cui incombe l’obbligo.
Il pagamento della sanzione da parte di un amministratore non ha effetto liberatorio sugli altri componenti del consiglio di amministrazione.
L’obbligo di depositare il bilancio presso l’Ufficio del registro è un onere che va assoggettato, a ciascun amministratore, con l’effetto che, se l’obbligo rimane inevaso, ognuno risponde per sé. Il procedimento relativo al bilancio si conclude con il deposito presso il registro delle imprese. Se tale obbligo viene a mancare l’art. 2435, comma 1, c.c. impone agli amministratori di trasmettere all’ufficio del registro imprese, entro 30 giorni dall’approvazione una copia del bilancio, la relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), la relazione del collegio sindacale (art. 2429 c.c.) e il verbale di approvazione dell’assemblea (o del Consiglio di sorveglianza).
Bilancio 2016: sanzioni per tardivo deposito di bilancio
L’art. 2360 c.c. sanziona l’inosservanza dell’obbligo di deposito camerale del bilancio viene sanzionato secondo l’art. 2360 c.c., e dall’art. 9, comma 5, Legge 11 novembre 2011, n. 180, secondo cui “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.
Bilancio 2016: sanzioni applicata a tutti gli amministratori
Il soggetto responsabile dell’inadempienza ai sensi dell’art. 5 Legge n. 689/1981 prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 1.032,00 euro (art. 2250 comma 1°,2°,3°,4°) va applicata a ciascuno dei soggetti tenuti ad effettuare il deposito nel registro delle imprese, ovvero ad ogni amministratore, senza distinzione in funzione delle specifiche deleghe eventualmente attribuite.
Bilancio 2016: la Cassazione si pronuncia in merito
La Cassazione in merito al tardivo deposito di bilancio, si è pronunciata ribadendo il principio in base al quale “se l’obbligo del deposito del bilancio rimane non osservato, ciascuno degli amministratori risponde per fatto proprio e l’irrogazione della sanzione prescinde da qualsiasi rapporto di solidarietà. Ne deriva che il pagamento della sanzione applicata per l’inosservanza dell’obbligo in discorso a carico di uno degli amministratori non può avere effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di altro amministratore, rispondendo ciascuno per un fatto proprio” (Cass. 30 novembre 2012, n. 21503).