17 febbraio, è la data che devono tenere bene a mente imprese e contribuenti che intendono cedere i crediti edilizi.
Infatti, da oggi entra in vigore il blocco alle cessioni multiple. Ecco quali sono le conseguenze sia per chi decide di cedere il bonus sia per chi accetta la cessione, dunque imprese, banche e altri soggetti terzi.
Il blocco alle cessioni multiple
Con il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, il Governo ha disposto che i crediti edilizi, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, non possono essere oggetto di ulteriori cessioni dopo la prima.
Nello specifico:
- i beneficiari delle detrazioni quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione ecc, possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato;
- in caso di sconto in fattura praticato dai fornitori, questi possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni.
Difatti, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena” o multiple.
Da oggi scatta l’ora X
Una disciplina più favorevole e transitoria era stata prevista sempre con lo stesso decreto Sostegni-ter per i credito oggetto di cessione comunicata all’Agenzia delle entrate entro ieri 16 febbraio. In realtà la scadenza era quella del 6 febbraio. In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la data del 16 è stata prorogata di 10 giorni.
Ecco perchè si considera la scadenza del 16 febbraio.
Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).
Infatti, questi crediti, da oggi 17 febbraio:
- potranno essere ceduti un’ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (quest’ultimo non potranno cederlo ulteriormente);
- a prescindere dal numero di cessioni avvenute e comunicate al Fisco prima di questa data.
Per tutti gli altri crediti opera il blocco alle cessioni multiple. Nel senso che non è ammessa un’ulteriore cessione rispetto alla prima.
Si vedano a tal fine le FAQ pubblicate di recente dall’Agenzia delle entrate.
Un esempio pratico
Ipotizziamo che un contribuente i primi di gennaio abbia ottenuto lo sconto in fattura, in cambio, l’impresa che ha applicato lo sconto ha ricevuto il credito d’imposta pari al bonus spettante per i lavori edilizi effettuati. L’opzione di sconto è stata comunicata al Fisco entro fine gennaio. L’impresa successivamente ha ceduto il credito ad un soggetto terzo. Quest’ultimo, i primi di febbraio, a sua volta, ha ceduto il credito alle Poste. Tutte le cessioni sono state comunicate al Fisco entro il 16 febbraio.
Il nuovo cessionario ossia le Poste, a partire dal 17 febbraio, potrà procedere con una sola e ulteriore cessione.