Il decreto sullo stop alla cessione del credito e sconto in fattura (decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023) prevede delle deroghe. Tra queste, il provvedimento non si applica a quei lavori in edilizia libera già iniziati prima del 17 febbraio 2023.
Qualcuno ci chiede come fare a provare la data inizio lavori?
Dove c’è il titolo abilitativo (CILA, SCIA, ecc.) è molto più semplice. Qui, vale la data di inizio lavori riportata sul titolo abilitativo come protocollato al comune.
Per i lavori in edilizia libera, invece, non essendoci nulla di protocollato al comune, il discorso cambia.
Le deroghe allo stop dello sconto e cessione del credito
Il governo Meloni, in un batter d’occhio e senza alcun preavviso, ha emanato, il 16 febbraio 2023, un decreto che pone fine alla possibilità di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito nei bonus edilizi.
La data spartiacque è quella del 17 febbraio 2023.
In dettaglio, si potrà ancora fare sconto o cessione per quei lavori il cui titolo abilitativo risulti presentato in data antecedente il 17 febbraio 2023.
Se trattasi di lavori in edilizia libera, sono ancora ammessi lo sconto o cessione del credito laddove i lavori siano iniziati prima del 17 febbraio 2023.
Per i lavori su edifici condominiali, sono ancora ammessi lo sconto o cessione per quei lavori la cui delibera risulti adottata in data antecedente il 17 febbraio 2023. Oltre, ovviamente, a dover rispettare il requisito della data del titolo abilitativo o dell’inizio lavori (per quelli in edilizia libera).
Per tutti gli altri casi che non rientrano nelle deroghe di cui sopra, lo sconto in fattura o la cessione del credito non saranno più ammessi. Qualche altra apertura, tuttavia, sembra arrivare dall’incontro governo e sindacati del 20 febbraio 2023. Ma per adesso, il provvedimento questo dice.
Lavori in edilizia libera e la data di inizio
Tra i lavori per i quali, dunque, il decreto ammette ancora lo sconto in fattura o cessione del credito, rientrano quelli in edilizia libera iniziati prima del 17 febbraio 2023.
I lavori in edilizia libera sono quelli per i quali NON è necessario presentare alcun titolo abilitativo al comune. Ad esempio, la pulitura e tinteggiatura della facciata di casa può essere un lavoro in edilizia libera.
In questi casi non essendoci un titolo abilitativo occorre in qualche modo dimostrare la data di inizio lavori.
Il decreto nulla specifica in merito, ed in attesa degli opportuni chiarimenti sulle novità, possiamo ritenere valido quanto già dice l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E del 2022. Ossia che per gli interventi per i quali non ci vuole il titolo abilitativo, per la data di inizio lavori basta rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.