Fino al 15 ottobre sono sospese le verifiche di inadempienza poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni prima di procedere al pagamento di somme superiori a 5.000 in favore di imprese e privati.
Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto crescita ossia dal 19 maggio 2020 che aveva introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento.
Il decreto agosto ha prorogato l’operatività delle previsioni di sospensione, dal 31 agosto al 15 ottobre.
Il blocco pagamenti P.A.
In virtù delle previsioni di cui all’art.48-bis del DPR 602/1973, le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica,
- prima di fare un pagamento in favore di imprese o professionisti, superiore a cinquemila euro,
- verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di pagamento di una o più cartelle esattoriali,
per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (superiore a 5.000 euro).
Il pagamento può essere legato ad una fornitura di beni/servizi da parte del privato in favore della Pubblica Amministrazione.
Si pensi ad esempio all’effettuazione di lavori edili in un struttura pubblica da parte di un’impresa privata.
In caso di riscontro positivo, non procedono al pagamento. Difatti, la circostanza è segnalata all’Agente della riscossione che procede alle attività di recupero.
Devono comunque essere pagate al professionista/impresa le somme che eccedono il debito di cui alle cartelle rilevate.
Tutte le Amministrazioni Pubbliche, statali o meno, e gli enti pubblici, anche economici, devono applicare la disciplina recata dall’articolo 48-bis e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.M. n. 40/2008.
Con la circolare n° 13/2018, la Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito una serie di importanti chiarimenti operativi. Richiamando anche il decreto attuativo D.M. 40/2008.
Il blocco pagamenti P.A. nel Decreto Rilancio
A prevedere il blocco delle verifiche in parola è stato il D.
In particolare, la previsione è stata inserita all’art.154, come da successiva conversione in legge.
L’operativa delle previsioni riguardava il periodo 8 marzo-31 agosto.
Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602
Il blocco pagamenti P.A. e le previsioni di cui al decreto Agosto
Con il D.L. 104/2020, c.d decreto Agosto, il termine del 31 agosto è stato spostato al 15 ottobre.
Difatti, fino a tale data opera la sospensione delle verifiche di inadempienza:
- da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica,
- da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
La sospensione dunque opera dall’8 marzo al 15 ottobre 2020.
Al contrario, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Ad ogni modo, le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto. Solo se alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (dal 19/5/2020) che aveva introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento, ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Ciò comporta che:
- per le somme oggetto di tali verifiche,
- le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.