Le Amministrazioni Pubbliche prima di fare un pagamento in favore di imprese o professionisti, superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di pagamento di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso di riscontro positivo, non procedono al pagamento.
Ecco in chiaro quando scatta il blocco pagamenti P.A. e chi sono i soggetti interessati.
Il Blocco Pagamenti P.A.
L’art.48-bis del DPR 602/73 prevede che, le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica:
- prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica,
- se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione.
Devono comunque essere pagate le somme che eccedono il debito di cui alle cartelle rilevate.
Si pensi al caso di un avvocato che deve ricevere un compenso per un’assistenza prestata in giudizio per un assistito che ha accesso al gratuito patrocinio.
Casistiche operative
Con la circolare n° 13/2018, la Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito una serie di importanti chiarimenti operativi. Richiamando anche il decreto attuativo D.M. 40/2008.
Tutte le Amministrazioni Pubbliche, statali o meno, e gli enti pubblici, anche economici, devono applicare la disciplina recata dall’articolo 48-bis e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.M. n. 40/2008.
Split payment e blocco pagamenti P.A.
Il meccanismo dello Split payment prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti quali Enti Pubblici, società dagli stessi controllati ecc, l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore.
Come devono essere coordinate le previsioni di cui allo Split payment con quelle del blocco pagamenti P.A.?
In tale situazione ai fini della verifica della soglia di 5.000, non dovranno considerare l’IVA, bensì dovranno tener conto, quindi, soltanto di quanto effettivamente spettante in via diretta al proprio fornitore. Difatti si considera l’importo al netto dell’IVA.
Pagamenti agli eredi del beneficiario
Può accadere che, nelle more dell’effettuazione del pagamento, avvenga il decesso del beneficiario. In tale situazione si è in dubbio circa l’eventuale sottoposizione degli eredi alla verifica disciplinata dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
In tale caso, la verifica va fatta in riferimento ad ogni singolo erede per la sua quota ereditaria. Frazionando il credito può dunque accadere che non venga superato l’importo di 5.000 oltre il quale scatta la verifica dei pagamenti.
- allo stato di salute o
- al ristoro di un danno biologico subìto,
è stato chiarito che (circolare n. 22/RGS del 2008) tali somme sono escluse dall’obbligo di verifica di cui al citato articolo 48-bis. Difatti, le suddette indennità trovano il loro fondamento giuridico nella tutela costituzionalmente garantita del diritto alla salute e all’integrità fisica, espressione di diritti fondamentali della persona umana.
Tuttavia, l’esclusione opera solo in riferimento al diretto beneficiario ma non agli eredi. Questo perché le suddette indennità si configurano quale mera prestazione patrimoniale.
Indennità di mancato preavviso e indennità di fine rapporto
In cadi di pagamento delle indennità di mancato preavviso e indennità di fine rapporto in caso di morte del prestatore di lavoro, la verifica deve essere effettua sul soggetto che ha diritto a ricevere il pagamento. In questo caso gli eredi. Dunque il riferimento è al coniuge, ai figli e, se a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (articolo 2122, primo comma, c.c.).
In tale caso, l’obbligo di verifica in esame è pienamente operativo. Inoltre, non si ravvedono limitazioni alla pignorabilità delle somme in parola, articolo 72-ter del D.P.R. n. 602/1973.
Procura all’incasso
Nei rapporti tra difensore e assistito, in caso di procura all’incasso, rilasciata a favore del proprio difensore:
- il mandato conferito ad un terzo non produce il trasferimento della titolarità del diritto di credito che
- rimane, così, in capo al mandante, effettivo beneficiario del pagamento.
La verifica, ex art 48-bis, va fatta nei confronti di quest’ultimo.
Frazionamento dei pagamenti
Può accadere che colui che è al contempo creditore e debitore nei confronti dell’Erario, per sottrarsi alla verifica dei pagamenti, cerchi di frazionare il credito vantato per quote non superiori a 5.000 €.
A tal proposito, “nessuna rilevanza può avere, ad esempio, un’istanza del beneficiario volta a diluire nel tempo il proprio credito a fronte di un credito unitario il quale, almeno ai fini in discorso, non può che essere considerato indivisibile”(Circolare 13/2018).
In ipotesi di artificioso frazionamento è stata riconosciuta, da parte del giudice contabile, l’esistenza di un danno erariale in misura pari alla somma dei pagamenti frazionatamente eseguiti (Corte dei conti, sez. giur. Calabria, sentenza n. 66 del 1° aprile 2016).