Dal 16 ottobre è ripresa l’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, di conseguenza è di nuovo operativa la verifica sull’esistenza di cartelle esattoriali scadute, da effettuare prima di pagare imprese e professionisti che hanno avuto un rapporti di fornitura con la Pubblica Amministrazione.
Se colui che ha diritto al pagamento da parte dello Stato non ha pagato delle cartelle, si vedrà trattenere dalle somme spettanti un importo pari al debito scaduto.
Ad ogni modo, con il nuovo decreto Riscossione approvato dal Consiglio dei ministri, il blocco delle verifiche potrebbe essere riattivato.
Ciò andrebbe a favore di imprese e professionisti che intrattengono rapporti con la Pubblica amministrazione.
Il blocco pagamenti P.A.
L’art.48-bis del DPR 602/73 prevede che, le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica:
- prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica,
- se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione.
Devono comunque essere pagate le somme che eccedono il debito di cui alle cartelle rilevate.
Si pensi al caso di un avvocato che deve ricevere un compenso per un’assistenza prestata in giudizio per un assistito che ha beneficato del gratuito patrocinio.
Il blocco dei pagamenti opera sulla base di precise indicazioni operative.
La sospensione dell’attività di riscossione
Il D.L. 104/2020 è intervenuto sull’attività di riscossione prorogando i termini di sospensione:
- fissati dal D.L. 18/2020, decreto Cura Italia al 31 maggio e
- allungati dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio, al 31 agosto.
Difatti, il D.L. Agosto ha prorogato al 15 ottobre la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie.
In pratica la sospensione è stata operativa dall’8 marzo al 15 ottobre 2020.
Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Ad ogni modo, i pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.
La sospensione riguardava anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.
La sospensione ha interessato anche il Blocco dei pagamenti P.A. e le verifiche delle cartelle esattoriali.
Blocco pagamenti P.A. La sospensione delle verifiche
A prevedere il blocco delle verifiche in parola è stato il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio.
In particolare, la previsione è stata inserita all’art.154, come da successiva conversione in legge.
L’operativa delle previsioni riguardava il periodo 8 marzo-31 agosto.
Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602
Con il D.L. 104/2020, c.d decreto Agosto, il termine del 31 agosto è stato spostato al 15 ottobre.
Dunque, nel periodo di sospensione (8 marzo – 15 ottobre) le Pubbliche Amministrazioni non hanno dovuto verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973).
Inoltre, le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto.
Difatti, le Amministrazioni Pubbliche hanno effettuato il pagamento a favore del beneficiario.
Il nuovo decreto sulla riscossione
Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 17 ottobre un nuovo decreto legge che estende la sospensione dell’attività di riscossione.
A tal proposito, come da comunicato stampa ufficiale del Governo,
Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.
Inoltre,
per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.ù
Non è ancora noto se, nel nuovo D.L. Riscossione, è prevista una nuova sospensione sul blocco dei pagamenti, ex art.48-bis.
Indicazioni in tal senso dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.