Blocco pagamenti P.A: niente verifiche fino al 31 gennaio 2021

Il nuovo D.L. Riscossione autorizza i pagamenti in favore di privati e imprese anche con eventuali cartelle scadute.
4 anni fa
2 minuti di lettura
Ecco come funziona la quota per andare in pensione prima dei 62 anni di età
Foto © Licenza Creative Commons

Il D.L. 3/2021 oltre a sospendere le notifiche delle cartelle fino al 31 gennaio 2021 e rinviare i pagamenti a fine febbraio, sospende fino a fine mese la verifica dell’esistenza di cartelle scadute in capo a imprese e professionisti che attendono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Pagamenti legati a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti dello Stato.

I pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro saranno autorizzati anche in presenza di cartelle scadute per lo stesso importo.

Il. blocco pagamenti P.A.

Sulla base delle previsioni di cui all’art.48-bis del DPR 600/73, le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica:

  • prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica,
  • se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione.

Devono comunque essere pagate le somme che eccedono il debito di cui alle cartelle rilevate.

Dunque, privati e imprese prima di ricevere pagamenti per prestazioni rese allo Stato, sono soggetti alla verifica sull’esistenza di eventuali cartelle scadute.

Quando una cartella è considerata scaduta?

Quando è inutilmente trascorso il termine per effettuare il pagamento ossia quando sono trascorsi 60 giorni dalla notifica senza che sia effettuato il pagamento dovuto.

Con la circolare n° 13/2018, la Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito una serie di importanti chiarimenti operativi. Richiamando anche il decreto attuativo D.M. 40/2008.

Tutte le Amministrazioni Pubbliche, statali o meno, e gli enti pubblici, anche economici, devono applicare  la disciplina recata dall’articolo 48-bis e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.M. n. 40/2008.

Inoltre si ricorda che  Il DL n.

137/2020 (“Decreto Ristori”) ha modificato l’art. 19 del DPR n. 602/73, stabilendo che non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione (art. 19, comma 1- quater 1, del DPR n. 602 del 1973 modificato dall’art. 13 decies, comma 1-quater del DL n. 137 del 2020).

La sospensione delle verifiche P.A. per covid 19: il precedente intervento del decreto Rilancio

Durante l’emergenza covid-19, le verifiche sull’esitenza di cartelle sono state sospese. Infatti con il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, dal periodo 8 marzo-31 dicembre 2020, non si applicano le verifiche di cui all’art.48-bis sopra citato.

L’Agente della riscossione, sulla base della normativa, ha poi specificato che:

le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

La sospensione decorreva dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le novità nell’ultimo decreto Legge: proroga sospensione verifiche P.A.

Con il D.L. 3/2021 il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 gennaio 2021.

Da qui, le verifiche sull’esistenza di cartelle scadute è sospesa fino alla stessa data.

Ad esempio, un avvocato che sta per ricevere il pagamento di una prestazione nell’ambito di un gratuito patrocinio, riceverà la somma vantata a credito, anche se risulta debitore di cartelle scadute per un importo pari o superiore a 5.000 euro.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

precompilata partite iva 2021
Articolo precedente

I versamenti sospesi per Covid nella dichiarazione Iva 2021

Offerte Fiat novembre
Articolo seguente

La Nuova Fiat Tipo in promozione a gennaio 2021: offerte anche su Cross e SW a partire da 12.300 euro