Buonasera.
Ho letto recentemente una sua risposta ad una domanda simile a quella che vorrei porre io.
Dal 1987 al 1994 ho lavorato come coadiuvante in un’ impresa familiare, il titolare era mio Zio (di secondo grado ) gli altri componenti erano sua moglie (mia zia di primo grado) e mio fratello.
Gestivamo una stazione di servizio.
Tutto questo lo posso dimostrare, in quanto sono ancora in possesso dei documenti comprovanti questa impresa familiare (redatti da un notaio).
In quel periodo il titolare non era obbligato a versare i contributi per i coadiuvanti, infatti dal 1987 al 1994 non ho i contributi per la pensione.
Alla luce di questo, io come coadiuvante posso riscattare gli anni che ho perduto? Logicamente pagando il dovuto.
Contributi da riscatto
I contributi da riscatto sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
- vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
Quando possono essere versati?
È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
- dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
- dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
- dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
- dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo.(circolare 101/2010)
Nel suo caso
Può riscattare i contributi di quegli anni in quanto coadiuvante di impresa artigiana o commerciale (punto 2 del paragrafo precedente).