Chi non ha pagato il bollo auto alla scadenza prevista, può sanare la propria posizione grazie al ravvedimento operoso.
Attenzione, per chi doveva pagare entro il 31 gennaio, già da oggi scatta la mora dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Dopo il 15° giorno di ritardo, il discorso si complica e le sanzioni diventano più pesanti.
In molti sperano nella prescrizione ma il rischio è alto.
Ecco quali sono le sanzioni da pagare per mettersi in regola con il pagamento del bollo auto.
Bollo auto non pagato. Quali sanzioni?
La sanzioni è quella base del 30%, ex art.13 D.Lgs 471/1997. Se versata entro 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà. Ad ogni modo, sia sulla sanzione del 30% che su quella del 15%, il contribuente può ricorrere al c.d ravvedimento operoso. Grazie al ravvedimento operoso, senza attendere alcun avviso di recupero da parte della Regione, il contribuente provvede spontaneamente a versare il dovuto.
Le sanzioni alle quali applicare le riduzioni da ravvedimento operoso sono le seguenti:
- 1% (dell’imposta non pagata) per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni;
- 15% (dell’imposta non pagata) se il versamento è effettuato tra il 15° e il 90° giorno successivo;
- 30% (dell’imposta non pagata) se il versamento avviene dopo i 90 giorni di ritardo.
Individuate le sanzioni, il ravvedimento operoso opera nei seguenti termini:
- ravvedimento sprint, nei primi 14 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento del tributo, la sanzione è pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
- ravvedimento breve, tra il 15° giorno ed il 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento, la sanzione dovuta è pari all’1,5% (1/10 del 15%);
- intermedio, tra il 31° giorno ed il 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento, la sanzione dovuta è pari all’1,67% (1/9 del 15%).
Trascorsi i suddetti termini, si entra nel ravvedimento lungo e lunghissimo, con sanzioni dal 3,75 (1/8 del 30%) al 6% (1/5 del 30).
Oltre al bollo e alla sanzione, sono dovuti anche gli interessi legali.
La speranza della prescrizione
Chi non intende regolarizzare il pagamento, spererà nella prescrizione del bollo auto. Il bollo auto si prescrive trascorsi tre anni. A partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo deve essere pagato.
Nello specifico, l’art.5 del D.L. 953/1982 dispone che:
l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita’ si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Se nel frattempo non viene notificato alcun atto interruttivo della prescrizione (intimazione di pagamento, il preavviso di fermo o atre misure cautelari ed esecutive).
Il consiglio è quello di sanare l’omesso versamento del bollo auto al più presto pagando una sanzione minima.