Bollo auto ed esenzione con legge 104 art. 3 comma 3, i quesiti dei nostri lettori:
1) A un disabile 100% con accompagnamento spettano i benefici della l. 104/92 per l’acquisto dell’auto? Grazie Mattia
2) Buongiorno, mia figlia di 5 anni ha handicap in stato di gravità (art.3 comma 3) ed è disabile al 100% con revidibilita’ fra 4 anni. Ci spettano le detrazione per il bollo e per l’acquisto dell’auto? Grazie Emiliano
3) Buonasera volevo cortesemente chiedere cosa spetta ai titolari di invalidità all ‘85% e legge 104 comma 3 articolo 3, nel verbale ho scritto che sono portatore di handicap in situazione di gravità, invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Questi sono solo tre quesiti, ma sono arrivate molte mail di persone che hanno presentato la pratica per l’esenzione e gli è stata rigettata. Vediamo di capire cosa dice la normativa e quali sono i soggetti che rientrano in quest’agevolazione.
Esenzione bollo auto e legge 104: l’Agenzia delle Entrate
L’esenzione del bollo auto è prevista per categorie specifiche, in particolare possono usufruire delle agevolazioni:
- i disabili con patologie non vedenti;
- i disabili affetti da sordità;
- i disabili che hanno un handicap grave (psichico o mentale) e percepiscono l’indennità di accompagnamento;
- i disabili con handicap grave e con amputazioni o grande difficoltà nella deambulazione;
- i disabili affetti da difficoltà motorie.
I disabili con difficoltà motorie gravi in alcuni casi è richiesto l’adattamento dell’auto.
La normativa prevede che l’esenzione del bollo auto spetta sia quando il veicolo è intestato al disabile che quando è intestato al familiare che ha il disabile a carico fiscalmente.
Il familiare è considerato a carico fiscalmente, quando il suo reddito non supera euro 2.84051.
La domanda di esenzione dovrà essere presentata all’ACi di appartenenza o all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dalla scadenza annuale del bollo. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- verbale della Commissione medica accertante lo stato invalidante del soggetto richiedente;
- fotocopia della carta di circolazione;
- documentazione attestante la sordità del familiare a carico, nel caso la spesa sia sostenuta dal familiare che ha il disabile a carico fiscalmente.
Ricordiamo che dal 2012, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i verbali devono contenere che il disabile ha diritto alle agevolazioni fiscale.
Aspetto motorio e adattamenti al veicolo
Sono considerati adattamenti da apportare all’auto per le agevolazioni: scivolo a scomparsa, pedana e braccio sollevatore, sedile girevole e scorrevole, sistema per ancoraggio della carrozzella, paranco, sportello scorrevole, altri adattamenti che siano collegati tra handicap e adattamento veicolo.
Non sono considerati adattamenti gli “optional” o dispositivi che non prevedono l’omologazione.
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Fonte:
Guida Agenzia delle Entrate, Circolare circolare 30 luglio 2001, n. 72, Legge 3 aprile n. 138