Bollo auto, Imu e Tari non pagati: l’accertamento diventa immediatamente esecutivo. Che cosa cambia

Dal 2020 anche Comuni e Regioni potranno avvalersi degli accertamenti immediatamente esecutivi per Imu, Tari e bollo auto. Possibilità di ricorso e dilazione.
5 anni fa
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Arrivano gli accertamenti immediatamente esecutivi anche per bollo auto, Imu e Tari. Dal prossimo anno, così come previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio, gli enti comunali e regionali potranno notificare accertamenti immediatamente esecutivi.

La nuova normativa doterà quindi anche Comuni e Regioni di poteri di riscossione che al momento ha solo l’Agenzia delle Entrate. Sarà quindi possibile chiedere subito il pagamento rateale o contestare eventuali errori di calcolo. Il tutto comporterà risparmi sulla spesa e velocizzerà al contempo il recupero dei crediti.

Avviso di accertamento, cosa cambia

Così l’avviso di accertamento emesso dal Comune per il pagamento dell’Imu, della Tasi o della Tari dovrà contenere l’intimazione al pagamento delle somme pretese entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica, in caso di riscossione dei tributi. Proprio al pari degli accertamenti fiscali dell’ufficio delle imposte. Il ricorso per importi fino a 50.000 euro dovrà essere preceduto da un reclamo nei confronti dell’ente con tentativo di mediazione. Solo dopo che siano trascorsi infruttuosamente 90 giorni ci si potrà rivolgere alla Commissione Tributaria Provinciale. Il tributo sarà, in ogni caso, dovuto in attesa delle decisione. Chi non paga subirà le stesse conseguenze previste per il non pagamento delle cartelle esattoriali: pignoramento, fermo auto, ipoteca sui beni immobili. L’operazione di escussione del credito partirà trascorsi 90 giorni dalla notifica dell’avviso, anche se spesso occorre più tempo per concludere tutte le operazioni.

La rateazione dei pagamenti

Anche per gli accertamenti, come per le cartelle esattoriali, il debitore può chiedere di dilazionare il pagamento dell’importo. Ogni Comune o Regione adotterà quindi una propria disciplina in proposito. In assenza di una regolamentazione delle rate, l’ente dovrà riconoscere al debitore che ne faccia richiesta, una rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili. Alla richiesta di dilazione dovrà comunque essere abbinata la dimostrazione di versare in condizioni economiche precarie o di temporanea difficoltà.

Per il resto la dilazione seguirà le seguenti regole:

  • fino a 100 euro di debito nessuna rateizzazione;
  • da 100,01 a 500 euro di debito: rateazione fino a quattro rate mensili;
  • da 500,01 a 3 mila euro: da 5 a 12 rate mensili;
  • da 3.000,01 a 6 mila euro: da 13 a 24 rate mensili;
  • da 6.000,01 a 20 mila euro: da 25 a 36 rate mensili;
  • oltre € 20 mila euro: da 37 a 72 rate mensili.

Il pagamento delle rate scadrà l’ultimo giorno del mese, salvo diverse disposizioni deliberate dall’ente. Se il debito è superiore a 6.000 euro la rateazione non potrà essere inferiore a 36 rate, se invece il debito supera i 20.000 euro si potrà ottenere una dilazione fino a 72 rate. Tale diritto per il contribuente spetta se vengono rispettati i termini di pagamento: qualora non venissero pagate due rate consecutivamente, l’ente potrà agire chiedendo il pagamento di tutto il debito restante. La proroga al pagamento delle rate potrà essere richiesta una sola volta qualora le condizioni economiche del debitore dovessero peggiorare. Sulle somme dovute verranno applicati gli interessi di mora come previsto dalla legge per i pagamenti rateali.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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