Il bollo auto è la tassa automobilistica che il proprietario di un veicolo deve versare alla regione in cui è residente. Il tributo deve essere versato anche quando il veicolo non si utilizza, poichè è legato al possesso e non all’uso. La scadenza del pagamento del bollo auto è stabilita dalla regione di appartenenza e il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza indicata sul tagliando. La ricevuta di pagamento, il cui obbligo di esposizione è stato abolito, deve essere conservata per almeno 5 anni poichè se si riceve un avviso di accertamento per il mancato pagamento l’onere della prova a carico del proprietario del veicolo.
Prescrizione bollo auto
A disciplinare la prescrizione del bollo auto è l’articolo 2934 del Codice Civile che stabilisce il termine entro il quale cade il diritto per il recupero delle tasse automobilistiche non versate in 3 anni dalla scadenza del mancato pagamento. I diritti dell’ACI a richiedere il pagamento dei bolli auto non versati, quindi, decade dopo 3 anni ma anche il diritto dell’automobilista a richiedere somme versate indebitamente decade nello stesso periodo di tempo. Anche l’accertamento dei pagamenti ha termine entro 3 anni, quindi non può essere richiesta verifica di un pagamento antecedente tale termine. Il termine di prescrizione non può essere modificato, tra l’altro, da leggi regionali ma si potrebbero presentare casi in cui tramite condono o provvedimento di proroga si potrebbero allungare i termini. E’ bene ricordare, però, che il termine di prescrizione si interrompe qualora l’amministrazione finanziaria o Equitalia inviano una cartella esattoriale di pagamento. Il questo caso il termine di prescrizione deve ricominciare ad essere calcolato dalla data di notifica della cartella esattoriale.