Il termine di prescrizione per il bollo auto non pagato è di tre anni. Più precisamente il 31 dicembre del terzo anno seguente a quello per il quale la tassa è dovuta, o entro tre anni dalla notifica dell’accertamento. Ma è bene capire come vanno calcolati i tre anni in questione. Supponiamo che il pagamento in questione sia quello relativo al bollo in scadenza a dicembre 2014: la tassa andava pagata entro il 31 gennaio 2015. Se Equitalia o altri Enti preposti alla riscossione, non fanno pervenire entro dicembre 2018 la cartella per la richiesta di pagamento, il contribuente sarà esonerato dal pagamento.
Cartella Equitalia per bollo auto: non vale il doppio termine di notifica
L’elemento discriminante in termini di prescrizione quindi è la cartella Equitalia: in linea di massima per le notifiche a mezzo posta vige il principio del doppio termine di notifica per cui dal punto di vista del mittente la notifica si perfeziona con la consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale mentre per quanto concerne la prospettiva del destinatario i termini decorrono dal momento della ricezione dell’atto o, meglio, della sussistenza delle condizioni per riceverlo. La Cassazione però ha precisato che questo principio vale solo per atti tributari la cui notifica è prevista a pena di decadenza e non anche per la decorrenza dei termini per la prescrizione. La recente pronuncia di Cosenza (sent. 1711/01/15) richiama le sentenze della Cassazione n. 9302/2012 e n. 26804/2013. Significa che la cartella Equitalia nell’ipotesi di prescrizione del bollo auto deve giungere a conoscenza del destinatario prima della scadenza dei termini di prescrizione e, se l’atto giunge dopo, poco importa eccepire che è stato consegnato entro la suddetta data.