Cosa fare in caso di bonifico errato per il pagamento di lavori agevolati con il bonus ristrutturazione?
Quasi tutti i bonus edilizi spettano a condizione che il pagamento dei lavori avvenga con bonifico parlante. Dunque è necessario che siano riportati una serie di dati che permettono tra l’altro di identificare la norma relativa all’agevolazione di cui il contribuente intende usufruire.
Inoltre cosa importantissima, il pagamento deve avvenire con la modulistica necessaria a consentire alla banca di effettuare la ritenuta dell’11%.
Cosa succede se il contribuente paga le spese con una tipologia di bonifico differente ossia senza l’applicazione della ritenuta. L’Agenzia delle entrate nel corso del tempo ha messo in chiaro qual è la corretta procedura da seguire per non perdere il bonus con bonifico errato.
Vediamo nello specifico cosa bisogna fare per mettersi al riparo da eventuali controlli del Fisco e presentare tutta la documentazione necessaria al Caf.
Il bonifico parlante
Abbiamo detto che le spese devono essere pagate mediante bonifico bancario/postale sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta.
Inoltre, nella causale devono essere indicati una serie di dati. Per questo si parla di bonifico parlante.
In particolare è necessario riportare nel bonifico:
- la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr n.917/1986);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento (con l’indicazione del numero di fattura in pagamento).
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.
Lo stesso discorso vale in ipotesi di sconto in fattura (per i casi residui in cui lo sconto è ancora ammesso). In tale caso il pagamento con bonifico parlante riguarda la parte delle spese non coperta dallo sconto. Ad esempio il 25% per il bonus 75 o il 50% per il bonus ristrutturazioni.
Le imprese in contabilità ordinaria possono pagare anche con strumenti diversi dal bonifico (vedi risposta ADE n°46/2018).
Alcune detrazioni possono essere pagate anche con altre modalità. Si pensi ad esempio al bonus mobili per il quale è ammesso il pagamento tramite carta di credito o bancomat. Con bonifico ordinario o altri strumenti tracciabili. Non sono ammessi pagamenti in contanti o con assegni.
Per il bonus verde ad esempio, il pagamento può essere effettuato con: assegni bancari, postali o circolari non trasferibili; bonifici, bancari o postali; carte di credito o debito. Il bonifico non per forza deve essere quello con la ritenuta.
Casi particolari
Potrebbe accadere che colui che predispone il bonifico ossia il titolare del conto corrente non corrisponda con il beneficiario della detrazione.
In tali casi, in base alle indicazioni di cui alla guida sul bonus 50% dell’Agenzia delle entrate:
Se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
Ancora, quando vi sono più soggetti che pagano la spesa e tutti hanno diritto al bonus, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Bonifico errato, la guida delle Entrate
Veniamo ora al caso del bonifico errato.
Cosa succede se il pagamento è stato effettuato in modo da non consentire alla banca di effettuare la ritenuta dell’11% sul bonus ristrutturazione?
Diciamo subito che la soluzione esiste. Non è tutto compromesso, però bisogna muoversi secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 43/e 2016.
In particolare, qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il pagamento, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa. Con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Questa documentazione deve essere esibita dal contribuente, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, al Caf o al professionista abilitato o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria (circolare n. 43/2016).
Riassumendo…
- Il bonifico errato di spese detraibili con il bonus ristrutturazione o altri bonus potrebbe compromettere la detrazione;
- serve un bonifico parlante e la banca deve poter effettuare la ritenuta dell’11%;
- c’è comunque un rimedio se si sbaglia il bonifico;
- serve una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa,
- con questa si attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati.