Dopo che la legge di bilancio 2024 è stata approvata in via definitiva da Camera e Senato, divengono effettive anche le misure in essa contenute. Tra queste c’è una novità che interessa il c.d. bonifico parlante necessario per avere i bonus edilizi (bonus ristrutturazione, superbonus, ecobonus, ecc.).
È un bonifico che si differenzia da quello ordinario in quanto deve contenere alcune indicazioni indispensabili che permettono di ricondurre al pagamento di spese ammesse ai citati bonus. Inoltre, a differenza del bonifico ordinario, quello parlante è soggetto a una ritenuta (a titolo di acconto).
I dati obbligatori
Il bonifico parlante, a oggi, è richiesto per la maggior parte dei bonus edilizi. Ne sono fuori il bonus mobili e il bonus verde. Per il bonus mobili è possibile pagare con bonifico ordinario o altri strumenti di pagamento tracciabili. È escluso il beneficio fiscale se si paga in contanti o con assegno. Per il bonus verde, invece, sono ammessi tutti i pagamenti tracciabili (quindi anche assegno) e non il contante.
Detto ciò, il bonifico parlante è quello da cui devono evincersi i seguenti dati:
- causale di versamento riconducibile al tipo di detrazione di cui si deve godere (in genere la normativa di riferimento);
- dati fiscali del beneficiario del bonus;
- dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).
Bonifico parlante, le novità dal 1° marzo 2024
Come anticipato, il bonifico parlante è soggetto ad una ritenuta d’acconto. Questo significa che il destinatario del bonifico (impresa/fornitore) riceve in accredito sul conto la somma del bonifico decurtata di detta ritenuta.
L’aliquota della ritenuta attualmente in essere è pari all’8%. Un’aliquota, tuttavia, che muterà a partire dal 1° marzo 2024 (comma 88 legge bilancio 2024). Aumenterà di tre punti percentuali salendo, quindi, all’11%. La cosa entrerà in vigore a decorrere dai bonifici fatti dalla citata data.
Si evidenzia che si tratta di una ritenuta a titolo di acconto. È operata dalla banca/posta (a seconda che il bonifico sia bancario o postale) che poi la versa all’erario entro il 16 mese successivo.
Rimanendo in ambito ritenute, la manovra (comma 89) estende, dal 1° aprile 2024, anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione, la ritenuta d’imposta già prevista sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
Riassumendo…
- il bonifico parlante serve per avere i bonus edilizi (tranne bonus mobili e bonus verde)
- è soggetto a ritenuta d’acconto dell’8%
- a decorrere dai 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto salirà all’11% (comma 88 legge bilancio 2024).