Il bonus 100 euro previsto dal DL Omnibus potrebbe essere solo una promessa.
Infatti, l’indennità che è stata concepita dal Governo Meloni come misura straordinaria per sostenere i lavoratori dipendenti in un contesto economico caratterizzato da inflazione e aumento dei costi è solo teorica. L’effettivo accredito in busta paga sarà decurtato a causa della mancata applicazione del taglio del cuneo fiscale sulla tredicesima mensilità.
Vediamo perchè il bonus 100 euro potrebbe ridursi a pochi spiccioli.
Il bonus 100 euro
Il bonus 100 euro ex art.2-bis del DL 113/2024 è riconosciuto in busta paga al lavoratore dipendente insieme alla tredicesima mensilità.
L’accredito dell’indennità è subordinato al rispetto di una serie di requisiti.
In particolare è necessario che il lavoratore:
- abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera a, del Decreto Omnibus);
- abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera b, del Decreto Omnibus);
- abbia capienza fiscale ossia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo7 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera c, del Decreto Omnibus).
Il bonus Natale o bonus 100 euro spetterà al lavoratore dipendente:
- del pubblico o del privato,
- impiegato a tempo pieno o part-time;
- con contratto a tempo determinato o indeterminato,
- a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Bonus 100 euro e detrazioni per lavoro dipendente vanno a braccetto
Il bonus di 100 euro è riconosciuto tenendo conto del periodo di lavoro svolto nell’anno d’imposta 2024.
Si vedano le circolari Agenzia delle entrate n°19/e e 22/e 2024.
Ciò implica che il bonus deve essere rapportato al numero di giorni per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
In tale calcolo, vanno inclusi non solo i giorni effettivi di lavoro, ma anche festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi coperti dal diritto a retribuzione. Al contrario, vanno esclusi i giorni in cui non è prevista alcuna retribuzione, neppure sotto forma di reddito differito, come nel caso di assenze per aspettativa senza assegni.
Questo criterio di calcolo è stato chiarito anche nella circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce un riferimento interpretativo utile per l’applicazione corretta della normativa fiscale.
Bonus 100 euro. Niente cuneo fiscale, a quanto ammonta veramente?
In premessa abbiamo accennato al fatto che il bonus effettivamente accreditato in busta paga sarà in parte assorbito dalla mancata applicazione dello sgravio contributivo.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2024 (Legge n°213/2023) ha prorogato lo sconto sui contributi in busta paga a carico dei lavoratori dipendenti: pubblici e privati.
In particolare, è stato confermato il taglio del:
- 7% per i redditi fino a 25 mila euro;
- 6% per i redditi fino a 35 mila euro.
Cos’ ad esempio, essendo che la verifica reddituale va fatta mese per mese: laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Laddove invece la retribuzione imponibile superi il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 6%; laddove la retribuzione mensile non superi il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.
Attenzione però, lo sgravio non si applica, per il 2024, alla tredicesima mensilità (né ad altri ratei di mensilità aggiuntive), a prescindere dal fatto che la stessa sia erogata al lavoratore in unica soluzione a dicembre ovvero in ratei mensili.
Niente sgravio contributivo. Il bonus 100 euro si riduce
Il cuneo fiscale, che in questo caso rappresenta la riduzione degli oneri contributivi a carico dei lavoratori, dunque non sarà applicato alla tredicesima per l’anno in corso.
Diversamente da quanto avvenuto per le altre mensilità. Questo comporta che la tredicesima sarà soggetta a contribuzione ordinaria. Riducendo l’incremento netto in busta paga. Tale situazione attenua l’impatto positivo del bonus da 100 euro, che potrebbe essere percepito dai lavoratori come un beneficio compensativo.
Dunque il bonus 100 euro andrà in parte a coprire la mancata applicazione dello sgravio sui contributi. Nei fatti se paragonato allo stipendio dei mesi precedenti l’effetto del bonus 100 euro andrà in parte a compensare le maggiori trattenute previdenziali in busta paga.
C’è anche da considerare però, che il fatto che il lavoratore non paga una quota dei contributi, va ad aumentare il suo reddito imponibile. Cosicché, saranno più alte le imposte da versate allo Stato. Infatti, viene a mancare quella quota di deducibilità dei contributi che avrebbe abbattuto il reddito imponibile.
Dunque vantaggi e svantaggi tra mancata applicazione dello sgravio ed erogazione del bonus 100 euro andranno quasi a compensarsi.
Questo elemento è rilevante nella valutazione complessiva delle politiche fiscali adottate dal Governo e nella comunicazione dell’effettivo impatto di queste misure sulle buste paga dei lavoratori.
Come dire, bisognerebbe essere più trasparenti. A ogni modo, qui sono disponibili delle FAQ sul bonus 100 euro o bonus Natale.
Riassumendo…
- Importo proporzionale: Il bonus di 100 euro è calcolato in base ai giorni di lavoro effettivi nell’anno 2024.
- Inclusione di giorni specifici: sono compresi i giorni di festività, riposi settimanali e altri non lavorativi coperti da retribuzione.
- Esclusioni: non rientrano nel calcolo i giorni senza retribuzione, come l’aspettativa senza assegni.
- Criteri fiscali: il calcolo segue le regole delle detrazioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.
- Riferimenti normativi: la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i criteri applicativi per il calcolo dei giorni di lavoro