Il bonus 110 spetta per lavori trainanti e trainati eseguiti su edifici residenziali “esistenti” alla data di inizio lavori.
E’ stato, dunque, chiesto all’Agenzia delle Entrate se il beneficio può considerarsi ammesso anche laddove i lavori siano eseguiti su un immobile censito in catasto alla categoria F4, ossia “immobili in corso di definizione”.
Vediamo cosa ne pensa l’Amministrazione finanziaria.
Per il bonus 110 l’edificio deve essere esistente
Come anticipato, ai fini del bonus 110, l’intervento (trainante e/o trainato) deve riguardare edifici o unità immobiliari residenziali ed “esistenti”.
La prova dell’esistenza dell’edificio alla data di inizio lavori è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI o, dal 2012, dell’IMU ove dovuta.
La definizione della categoria catastale F4
Un immobile iscritto in catasto con la categoria F4, fa riferimento ad unità immobiliari già ultimate, ma non ancora definite dal punto di vista funzionale e strutturale.
Si tratta ad esempio di una casa i cui lavori sono finiti (quindi, ne è terminata la costruzione), ma riguardo alla quale occorre definirne ancora la costituzione dei vani interni.
Nel bonus 110 anche la casa in corso di definizione
Detto ciò, ai fini del bonus 110, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 599 del 16 settembre 2021, ritiene che analogamente a quanto chiarito nella Circolare n. 7/E del 2021 per la categoria catastale F2, anche per quella F4 è da ritenersi che
pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
In conclusione, quindi, trattandosi di fabbricati “esistenti”, anche quelli di categoria F4 sono ammessi al bonus 110.
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