Importanti novità stanno per arrivare in merito al bonus 110% in favore delle ONLUS. Sono contenute nella legge di conversione del decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 77 del 2021).
Requisiti e beneficiari del bonus 110%
Il bonus 110%, introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 1° luglio 2020, spetta a fronte di determinati lavori edili (c.d. trainanti e trainati) individuati dall’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni.
Gli interventi devono essere eseguiti su immobili “abitativi” esistenti alla data di inizio lavori e posseduti al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa e lavoro autonomo.
In dettaglio, ammessi al beneficio, nel rispetto della citata condizione sono:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” o
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali)
- associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Bonus 110% per le ONLUS: le possibili novità
Per le ONLUS il testo di conversione in legge del decreto Semplificazioni potrebbe portare un grande ed importante novità.
Si prevede, infatti, che per le ONLUS il bonus 110% possa essere ammesso anche per lavori (trainati e trainati) eseguiti su:
- collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (immobili di categoria catastale B1)
- case di cura e ospedali senza fine di lucro (categoria catastale B2) o con fine di lucro (categoria catastale D4).
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