L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad apposita istanza di interpello, fornisce importanti chiarimenti in merito alle spese incluse ed escluse dal bonus 110 barriere architettoniche.
In pratica, un condominio sta realizzando un lavoro trainante (in dettaglio, intervento di coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali dell’edificio condominiale). Per tale lavoro è ammesso il 110. Lo stesso condominio deve anche installare un ascensore. Questo lavoro (trainato nel 110) è inquadrabile come intervento finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche. Per installare l’ascensore c’è bisogno però della disponibilità di un locale adibito a cantina che non è di proprietà condominiale.
Viene, quindi, chiesto all’Agenzia delle Entrate se, oltre alle spese finalizzate all’installazione dell’ascensore, si possono far rientrare tra quelle ammesse al bonus 110 barriere architettoniche anche quelle sostenute per l’acquisto del menzionato locale.
La condizione per avere il bonus 110 barriere architettoniche
In prima battuta, bisogna ricordare che, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, è ammesso godere del bonus 110 anche per lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche.
Ciò però solo a condizione che trattasi di lavori fatti congiuntamente ad uno o più interventi definiti “trainanti”.
A questo proposito, ricordiamo che nel bonus 110, sono trainanti:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, dunque, il lavoro trainante ammesso al 110 è la coibentazione delle superfici opache verticali e orizzontali dell’edificio condominiale. Mentre, l’eliminazione di barriere architettoniche è il lavoro trainato.
Le spese incluse e quelle escluse
In merito al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate ricorda di aver già chiarito nella Circolare n. 28/E del 2022 che tra le spese ammesse al 110 (sia per lavori trainanti che trainati) rientrano anche quelle per:
- la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori
- l’acquisto dei materiali
- l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Dunque, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che tra le spese ammesse alla detrazione fiscale rientrano quelle che si riferiscono esclusivamente alla “realizzazione di specifici interventi” nonché quelle “strettamente collegate alla realizzazione degli interventi stessi”.
La spesa sostenuta per l’acquisto del locale (cantina) NON può godere del bonus 110 barriere architettoniche, in quanto non si riferisce all’intervento in se da realizzare (che è rappresentato dall’installazione dell’ascensore). Questo è quanto detto nella Risposta n. 547 del 4 novembre 2022.
Per completezza ricordiamo che oltre al 110, esistono anche altri tipi di bonus barriere architettoniche.