Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 (decreto-legge n. 146 del 2021), allarga la platea degli intermediari che i contribuenti possono incaricare per l’invio della propria dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, implicitamente, si allarga anche la categoria di professionisti ammessi a rilasciare il visto di conformità nel bonus 110 in caso di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, visto che la normativa di riferimento dice che, in tale ambito, rilasciano il visto gli intermediari abilitati all’invio delle dichiarazioni dei redditi.
In dettaglio, a seguito della novità, si aggiungono, a quelli già esistenti, i revisori legali (vedi anche Bonus 110, visto di conformità: si allarga la platea dei professionisti).
A cosa serve il visto di conformità
Il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali (Modello Redditi, Modello IVA, ecc.), detto anche “visto leggero”, serve a garantire all’Amministrazione finanziaria (fisco) la corretta applicazione delle norme tributarie da parte dei contribuenti, affidandone la “certificazione” a soggetti estranei ad essa ed abilitati al rilascio (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.,).
Attraverso l’apposizione del visto di conformità il professionista:
- garantisce al contribuente assistito il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari
- agevola l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza
- contrasta il fenomeno legato alla compensazione di crediti inesistenti
- semplifica le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.
Apporre il visto di conformità presuppone, dunque, che il professionista incaricato dal contribuente verifichi a monte (quindi, prima dell’invio della dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate) il corretto comportamento tributario dell’assistito (ad esempio verifica della corretta documentazione riferita agli oneri detraibili e deducibili indicati nella dichiarazione dei redditi).
La procedura per abilitarsi
Al fine di abilitarsi al rilascio del visto di conformità occorre chiedere apposita autorizzazione alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile (obbligatoria per il rilascio del visto)
- dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza
- dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad esempio non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti
- copia del documento di identità.
La richiesta di autorizzazione può essere presentata:
- a mano
- tramite raccomandata A/R
- inviata tramite PEC.
Altri requisiti per abilitarsi al visto di conformità
Inoltre, per il rilascio del visto di conformità il professionista deve:
- rispondere a requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo tali da poter offrire garanzia all’Erario e al contribuente che l’attività posta in essere è conforme alle disposizioni normative disciplinanti la materia
- essere titolare di partita IVA
- avere l’abilitazione ai servizi telematici Entratel dell’Agenzia delle Entrate.
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