Bonus 110, esteso anche ad altri immobili: si ai castelli (alcuni) no alle ville e ai capannoni

Bonus 110: l'ultimo emendamento include anche alcuni castelli. Ecco quali e perché
4 anni fa
1 minuto di lettura

L’emendamento introdotto dal decreto agosto all’articolo 119 comma 15-bis del decreto n.34/2020 ha introdotto una modifica importante per quanto riguarda il tipo di immobili inclusi nel bonus 110%. Vediamo in che cosa consiste la modifica e qual è la portata del nuovo testo precisando però che la nuova dicitura dovrà essere approvata in sede di conversione.

Il testo originario del comma 15-bis era il seguente: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; la nuova previsione diventerebbe invece “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.

Immobili inclusi nel bonus 110%: quando vi rientrano anche i castelli

Partiamo allora con la spiegazione degli immobili di categoria catastale A/9 che potrebbero, a norma della nuova legge, rientrare nel super bonus 110. Al catasto nella categoria A/9 si individuano “Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”. Dunque per i lavori di ristrutturazione che includano le opere trainanti del super bonus 110, si potrebbe ottenere la massima detrazione. Attenzione, a condizione imprescindibile che il castello sia aperto al pubblico. Da quanto prevede l’attuale formulazione, i proprietari privati del castello o del palazzo di rilievo artistico, ben potrebbero anche abitare nell’immobile: per usufruire del bonus 110, l’unica condizione, sarebbe infatti quella di apertura al pubblico. Sarebbe sufficiente, dunque per intenderci, che la famiglia metta le stanze del castello a disposizione di visite del pubblico pagante. Non è previsto neanche un orario minimo di apertura, il che ha fatto discutere molto.

Ville e capannoni: gli immobili che non danno diritto al bonus 110

Nulla da fare, invece, per le ville (A/8) e le abitazioni signorili (A/1): anche nel caso in cui la modifica al comma 15-bis sia approvata, questi immobili resterebbero esclusi dal novero di quelli per i quali viene riconosciuta la massima detrazione. 

Ancora meno comprensibile, alla luce della nuova platea di beneficiari, appare l’esclusione dal bonus 110 di capannoni, negozi e uffici singolarmente accatastati e di proprietà di persone fisiche non operanti nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (eppure espressamente esclusi dalla lista dei lavori agevolabili contenuta al paragrafo 2 della circolare 24/E/2020).

Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

compagnie aeree più convenienti
Articolo precedente

Novità Ryanair e Tap Air Portugal: procedura di prevenzione, biglietti aerei low cost e modifica volo gratis

Articolo seguente

Sanatoria migranti: disastro annunciato e buco da 2 miliardi