L’emendamento introdotto dal decreto agosto all’articolo 119 comma 15-bis del decreto n.34/2020 ha introdotto una modifica importante per quanto riguarda il tipo di immobili inclusi nel bonus 110%. Vediamo in che cosa consiste la modifica e qual è la portata del nuovo testo precisando però che la nuova dicitura dovrà essere approvata in sede di conversione.
Il testo originario del comma 15-bis era il seguente: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; la nuova previsione diventerebbe invece “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”.
Immobili inclusi nel bonus 110%: quando vi rientrano anche i castelli
Partiamo allora con la spiegazione degli immobili di categoria catastale A/9 che potrebbero, a norma della nuova legge, rientrare nel super bonus 110. Al catasto nella categoria A/9 si individuano “Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”. Dunque per i lavori di ristrutturazione che includano le opere trainanti del super bonus 110, si potrebbe ottenere la massima detrazione. Attenzione, a condizione imprescindibile che il castello sia aperto al pubblico. Da quanto prevede l’attuale formulazione, i proprietari privati del castello o del palazzo di rilievo artistico, ben potrebbero anche abitare nell’immobile: per usufruire del bonus 110, l’unica condizione, sarebbe infatti quella di apertura al pubblico. Sarebbe sufficiente, dunque per intenderci, che la famiglia metta le stanze del castello a disposizione di visite del pubblico pagante. Non è previsto neanche un orario minimo di apertura, il che ha fatto discutere molto.
Ville e capannoni: gli immobili che non danno diritto al bonus 110
Nulla da fare, invece, per le ville (A/8) e le abitazioni signorili (A/1): anche nel caso in cui la modifica al comma 15-bis sia approvata, questi immobili resterebbero esclusi dal novero di quelli per i quali viene riconosciuta la massima detrazione.
Ancora meno comprensibile, alla luce della nuova platea di beneficiari, appare l’esclusione dal bonus 110 di capannoni, negozi e uffici singolarmente accatastati e di proprietà di persone fisiche non operanti nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione (eppure espressamente esclusi dalla lista dei lavori agevolabili contenuta al paragrafo 2 della circolare 24/E/2020).