A seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021, in merito alle semplificazioni sulla documentazione da presentare per l’esecuzione dei lavori, l’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida dedicata al bonus 110.
Il beneficio, ricordiamo è introdotto con l’art. 119 del decreto Rilancio e successive modificazioni. Spetta a fronte di spese sostenute (dal 1° luglio 2020) per lavori trainanti e trainati eseguiti su edifici residenziali esistenti alla data di inizio interventi.
La CILAS per l’avvio dei lavori
La principale novità prevista con il decreto semplificazioni, riguarda gli adempimenti da eseguire per l’inizio dei lavori ammessi al bonus 110.
Il legislatore ha stabilito che tali interventi, esclusi quelli che comportano la demolizione e ricostruzione dell’immobile, rappresentano lavori di “manutenzione straordinaria” e, dunque, è sufficiente presentare al comune la sola CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata).
A seguito di ciò è reso disponibile un apposito modello unificato per tutti denominato CILAS (Comunicazione inizio lavori asseverata – superbonus). Nel modello occorre attestare:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dei lavori o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione
- ovvero che la costruzione è completata in data antecedente il 1° settembre del 1967.
Non è, invece, da attestarsi lo “stato legittimo”.
Altre semplificazioni per il bonus 110
La guida dell’Agenzia delle Entrate sul bonus 110 è aggiornata altresì alle altre semplificazioni previste dal decreto. In particolare è stabilito anche che:
- per le opere classificate come “attività di edilizia libera”, nella CILAS è richiesta la sola descrizione dell’intervento
- per le varianti in corso d’opera, queste sono da comunicarsi alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata
- al termine dei lavori non è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività.
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