Prima del 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto – legge n. 157 del 2021, in ambito bonus 110%, l’obbligo di acquisire il visto di conformità era previsto solo laddove lo sgravio fiscale venisse utilizzato nella forma dello sconto in fattura o cessione del credito. Non era richiesto il visto nel caso di bonus 110% utilizzato come detrazione fiscale in dichiarazione redditi.
Dalla citata data, invece, sono introdotte importanti novità in merito.
Le novità per il bonus 110%
Al fine di contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali emerse negli ultimi mesi nel campo dei bonus fiscali per i lavori sulla casa, il legislatore ha emanato il decreto – legge n.
Tuttavia, non è necessario il visto, laddove la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dalla stessa Agenzia Entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (Modello 730).
La detraibilità del visto conformità
A seguito della novità, dunque, in ambito bonus 110%, il visto di conformità resta obbligatorio se si opta per sconto o cessione. Diventa altresì obbligatorio, dal 12 novembre 2021, anche in caso di utilizzo del beneficio fiscale nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, con le richiamate eccezioni (vedi anche Visto conformità bonus 110%: in chiaro la decorrenza novità).
Sorgeva il dubbio se il costo sostenuto dal contribuente per il visto di conformità possa considerarsi tra le spese detraibili anche laddove il visto fosse acquisito nel caso di utilizzo del 110 in dichiarazione redditi.
La questione è risolta dall’Agenzia delle Entrate, la quale, nella Circolare n. 16/E del 2021, ha precisato che anche tale onere rientra tra quelli detraibili.
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