Tutti aspettano con ansia la legge di conversione del bonus 110% per fare lavori gratis in condominio o sulla prima casa (è nell’aria anche l’estensione per le seconde case e la proroga almeno fino al 2022). Quest’ultima novità potrebbe aumentare ancora di più l’interesse generale sul bonus 110%. Ci sono però due considerazioni da fare e che, forse, freneranno in parte gli entusiasmi dei proprietari che, in questi giorni, stanno cercando una ditta disposta ad assumere il credito: la prima riguarda la portata degli interventi agevolabili, la seconda mette in luce invece i possibili rischi legati a problemi di abusi edilizi e difformità che potrebbero emergere e che potrebbero essere difficili da sanare. E le due questioni sono in qualche modo correlate. A ragione tecnici ed operatori del settore hanno approfondito questi aspetti (leggi anche Bonus Ristrutturazioni al 110%, prudenza sulla conformità urbanistica e abusi edilizi, articolo fonte dell’articolo), a dispetto dei contribuenti che in linea generale si stanno facendo prendere dai facili entusiasmi per la possibilità di fare lavori gratis e senza dare il giusto peso ad alcune variabili.
Ne avevamo parlato anche qui:
Bonus 110%: con una stanza in più si perde la detrazione?
Ovviamente non significa che se l’immobile è regolare ed è stato oggetto di compravendita con rogito notarile si rischia questo scenario solo per il fatto di fare nuovi lavori usufruendo del 110%. La pratica non va a comportare nuovi abusi ma può far più facilmente emergere quelli che, finora, sono rimasti celati più o meno consapevolmente o non sanati.
Bonus 110%: chiarimenti sui lavori agevolabili ammessi
Come abbiamo visto in altri articoli di approfondimento, una cosa, in attesa della legge di conversione, appare da subito chiara: gli interventi oggetto di detrazione trainanti devono essere massivi quindi coprire una percentuale importante dell’involucro dell’edificio. E non basteranno, all’uopo, riferimenti alla data dell’immobile anteriore al ’67 come si fa per “sorvolare” su alcune irregolarità.
Come abbiamo visto più volte, l’elenco degli interventi agevolabili, include tre filoni di opere massive e riferite ad una porzione importante dell’involucro dell’edificio:
- Coibentazione e isolamento termico dell’involucro delle superfici opache verticali e orizzontali (su almeno il 25% dell’involucro dell’edificio e della sua superficie disperdente lorda);
- Sostituzione (per le parti comuni degli edifici o, in alcuni casi, per gli edifici unifamiliari) degli impianti di climatizzazione termici con sistemi nuovi centralizzati (funzione di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione), con efficienza almeno pari alla classe A;
- Interventi di messa in sicurezza per adeguamento antisismico individuati dall’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, così come convertito in seguito alle modifiche previste dalla L. 90/2013.
Trattandosi di lavori che vanno ad intervenire su involucri esterni e in misura importante, eventuali irregolarità potrebbero venire alla luce. Meglio quindi accertare prima se esistono abusi edilizi non sanati. Essendo fuori dal perimetro della manutenzione ordinaria (se non per eventuali interventi gemellati inglobati in quelli trainanti) restrizioni potrebbero sorgere anche su immobili siti in aree sottoposte a vincoli.