Il bonus 110% spetta anche per l’installazione dell’impianto fotovoltaico purché qualificabile come intervento “trainato”. Inoltre è necessario che l’installazione sia eseguita su un edificio già esistente e non in fase di costruzione.
Ma come si fa a provare l’esistenza dell’edificio al momento dell’installazione dell’impianto fotovoltaico?
I dubbi sono risolti dall’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta ad istanza di interpello.
Bonus 110%: lavori trainanti e trainati
Il bonus 110%, ricordiamo, spetta a fronte di spese sostenute per:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Si tratta di lavori c.d. “trainanti”, così definiti poiché per essi il 110% spetta a prescindere dal fatto che siano realizzati o meno insieme ad altri lavori edilizi.
Il beneficio del 110% spetta anche per altri lavori c.d. trainati, nel senso che per tali altri interventi il beneficio scatta solo se realizzati congiuntamente ad uno o più dei trainanti di cui sopra. In dettaglio, sono trainati nel 110% i seguenti lavori:
- interventi di efficientamento energetico (che rientrano nell’ecobonus)
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (per spese sostenute dal 1° gennaio 2021).
I requisiti per il 110% del fotovoltaico
Dunque, l’installazione degli impianti fotovoltaici è qualificabile come lavoro “trainato” nel 110% solo laddove effettuata congiuntamente ad un intervento trainante (ad esempio si realizza il cappotto termico sull’edificio e contestualmente si installa anche il fotovoltaico).
Altra condizione fondamentale è che i lavori siano eseguiti su un immobile esistente e non ancora in fase di costruzione.
Prova dell’esistenza del fabbricato può essere il suo accatastamento o la domanda di accatastamento (Risposta n. 488 del 20 luglio 2021).
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