Il bonus 110 è stato esteso anche ad interventi cd trainati se effettuati contestualmente a quelli principali che danno diritto alla maxi detrazione. Con circolare n. 24/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti cruciali in merito alle date di pagamento per evitare errori.
Ricordiamo in primis che gli interventi “trainanti”, per i quali è garantito l’accesso all’Ecobonus 110%, sono quelli funzionali all’isolamento termico, alla sostituzione di impianti di riscaldamento e alla messa in sicurezza anti sismica degli edifici. Come sopra accennato, a questi si possono abbinare lavori “minori” che da soli non valgono la detrazione del 110, come la sostituzione degli infissi o l’installazione dei pannelli fotovoltaici.
Quando fare i pagamenti dei lavori agevolati con il 110 per evitare errori
Parliamo in primis del periodo di validità del bonus 110: la normativa riconosce la maxi detrazione per interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Al momento solo l’Istituto autonomo case popolari (Iacp) e simili, gode di una proroga fino al 30 giugno del 2022. La prima regola in merito alle date dei pagamenti prevede che le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere collocate tra la data di inizio e quella di fine lavori per la realizzazione degli interventi primari.
Facciamo un esempio pratico: se l’inizio dei lavori per il cappotto termico è compreso tra il 20 luglio e la fine è prevista per il 19 settembre, per avere diritto al 110% per il cambio infissi la spesa per questi ultimi deve essere fatta entro quell’intervallo di tempo.
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Ecobonus 110%: il periodo di imposta
La circolare delle Entrate chiarisce anche il meccanismo per l’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese:
- per le persone fisiche (inclusi anche gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali) si utilizza il principio di cassa, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi;
- per le imprese individuali e le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR rilevano le spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di avvio degli interventi cui le spese fanno riferimento (dunque si applica il criterio di competenza);
- per le spese sostenute da soggetti diversi, che ineriscono ad opere sulle parti comuni degli edifici, farà fede la data del bonifico da parte del condominio, senza contare la data di versamento della propria rata condominiale da parte del singolo proprietario.