Il superbonus 110 può essere richiesto anche per gli interventi di riparazione, per questo si parla anche di riparazione 110. L’Agenzia delle entrate ha confermato tale possibilità con la risposta n° 560 del 2021.
Ecco tutti i chiarimenti forniti.
Gli interventi di riparazione con il Superbonus 110
La possibilità di richiedere il superbonus 110 per gli interventi di riparazione di danni strutturali presenti sull’immobile, è stata espressamente affrontata dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 560 del 2021.
Nello specifico, la situazione analizzata dall’Agenzia delle entrate era riferita ad interventi rientranti nel sismabonus nella versione superbonus 110%.
L’Istante intende effettuare interventi finalizzati “all’eliminazione delle situazioni critiche di lesione e al ripristino delle condizioni di sicurezza statica” della propria unità immobiliare, per i quali vorrebbe usufruire superbonus.
Gli interventi riguardano:
- una villetta a schiera di proprietà esclusiva inserita in un complesso orizzontale di più unità abitative, dotata di accesso autonomo dall’esterno e funzionalmente indipendente, sita in zona sismica 3;
- lavori “di riparazione o locale”, come definiti al punto 8.4.1 delle Norme tecniche delle costruzioni del 2018.
L’istante chiede se tali interventi rientrino tra quelli per i quali si possa usufruire del Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus ordinario.
La risposta n°560 del 2021: si agli interventi di riparazione 110 se il tecnico attesta la loro corretta natura
L’Agenzia delle entrate ha fornito il lascia passare agli interventi di riparazione con il superbonus 110 sulla base di due distinti pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017. Tali pareri (prot. n. 3600 del 7 aprile 2021 e prot. n. 7035 del 13 luglio 2021) prevedono in sintesi che gli “interventi di riparazione o locali”, quelli che favoriscono lo sviluppo della duttilità della struttura, come, ad esempio, il rafforzamento della struttura dei muri, la cerchiatura di travi e colonne, le catene tiranti, realizzati su una “villetta a schiera”, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, sono conformi all’articolo 119, comma 4, decreto “Rilancio” e sono quindi agevolabili.
Difatti, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il superbonus 110, può essere richiesto anche per gli interventi di riparazione, per questo si parla anche di riparazione 110.
L’Agenzia precisa, tuttavia, che la valutazione sulla possibilità di effettuare tali interventi richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto che esulano dalla competenza degli interpelli. Di conseguenza, l’istante potrà fruire del Superbonus solo se un professionista abilitato attesti che i lavori per l’adozione di misure antisismiche e per la messa in sicurezza statica siano “di riparazione o locali”. Fermo restando il rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa.