Il bonus 110, come noto, spetta per lavori c.d. trainanti e trainati. Questi ultimi, sono così definiti in quanto ammessi al beneficio fiscale solo laddove realizzati congiuntamente ad uno o più dei lavori trainanti.
Sono considerati “trainanti”:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Rientrano, invece, in quelli “trainati”:
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Bonus 110, la classe energetica più alta
Tra i requisiti indispensabili per godere del bonus 110 rientra quello del miglioramento energetico.
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità familiare
- oppure, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.
Con riferimento al punto 2), il passaggio alla classe energetica più alta, ad esempio, si rende necessario laddove l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe energetica.
Per completezza informativa, ricordiamo che, il miglioramento energetico deve essere dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post-intervento. Documento questo rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.